Atto di risoluzione per “mutuo consenso” della compravendita immobiliare



Con la Risposta a interpello n. 439/2019, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la retrocessione della proprietà dell’immobile oggetto del precedente atto di compravendita quale prestazione patrimoniale del contratto di mutuo consenso è soggetto ad imposta di registro con aliquota proporzionale prevista per i trasferimenti immobiliari. Imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.

Lo scioglimento consensuale del rapporto contrattuale per “mutuo consenso” rientra nella più vasta categoria degli eventi risolutivi del contratto.
Esso costituisce espressione dell’autonomia negoziale dei privati, i quali sono liberi di regolare gli effetti prodotti da un precedente negozio e, quindi, di sciogliere il vincolo contrattuale (posto in essere nel loro interesse), anche indipendentemente da eventuali fatti o circostanze sopravvenute, impeditive o modificative dell’attuazione dell’originario regolamento di interessi.
In proposito, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affermato che attraverso il “mutuo consenso” le parti volontariamente concludono un nuovo contratto di natura solutoria e liberatoria, con contenuto uguale e contrario a quello del contratto originario.
Ai fini della tassazione dell’atto di scioglimento consensuale del contratto per mutuo consenso, quindi, occorre distinguere l’ipotesi di clausola risolutiva espressa, contestuale al contratto originario o entro il secondo giorno dalla stipula del contratto, dall’ipotesi in cui le parti, mediante autonoma espressione negoziale, optino per la risoluzione del medesimo contratto originario.
Nel primo caso, si applica l’imposta proporzionale solo se per la risoluzione è previsto un corrispettivo e solo sull’ammontare di quest’ultimo; in caso contrario, si applica l’imposta in misura fissa.
Nella diversa ipotesi in cui la risoluzione dell’originario contratto sia realizzata mediante apposito negozio, la tassazione in misura proporzionale si applica alle prestazioni derivanti dalla risoluzione; la medesima tassazione proporzionale si applicherà, inoltre, all’eventuale corrispettivo della risoluzione.
Dunque, nell’ipotesi di retrocessione della proprietà dell’immobile oggetto del precedente atto di compravendita, quale prestazione patrimoniale del contratto di mutuo consenso, l’atto deve essere tassato autonomamente ai fini dell’imposta registro con applicazione dell’aliquota in misura proporzionale prevista per i trasferimenti immobiliari (aliquota 9 per cento), e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa (euro 50 ciascuna).






Link all’articolo originale

Iscriviti alla nostra newsletter

Ricevi aggiornamenti utili per la tua attività

Condividi questo articolo

Ti potrebbe anche interessare...

Vuoi approfondire l'argomento ?

scrivici o telefonaci se vuoi maggiori informazioni

Red telephone on wooden table with notepad
Torna in alto