
Firmato il rinnovo del CCNL per i dirigenti delle aziende delle aziende dei servizi di pubblica utilità.
Il contratto collettivo decorre dall’1/1/2019 e avrà scadenza il 31/12/2023.
Trattamento minimo complessivo di garanzia
Il “trattamento minimo complessivo di garanzia”, da assumere come parametro al 31 dicembre, a valere dall’anno 2020 è stabilito in 69.000,00 euro.
A valere dall’anno 2022 il “trattamento minimo complessivo di garanzia”, da assumere come parametro al 31 dicembre, è elevato a 72.000 euro ed a 75.000 euro dall’anno 2023.
Per i dirigenti già in forza in azienda alla data dell’1/1/2016 continuano ad applicarsi, se di miglior favore, i parametri di TMCG previsti dall’art. 3, II TMCG, comma 2, del CCNL 18/12/2015.
Retribuzione variabile incentivante(MBO-Management By Objective)
Per le aziende che non avessero predisposto propri piani aziendali, tenuto conto dell’innovazione della struttura della retribuzione introdotta dal CCNL 21/12/2004, resta allegato al contratto il modello di RVI, cui se ne aggiunge un altro, destinato, in particolare, alle figure manageriali apicali ovvero a quelle con responsabilità strategiche, tale da rafforzare il legame tra struttura della remunerazione del management e creazione di valore, nel medio/lungo periodo, dell’impresa.
Il suddetto modello poggia sulla divisione dell’incentivo in due parti:
-una prima parte di MBO, valutato su base annuale (sistema di incentivazione “a breve termine”), finalizzato a valorizzare i risultati conseguiti nel medesimo periodo di riferimento;
-una seconda parte di MBO di medio/lungo termine (ad es. triennio, “c.d. LTI – Long Term Incentive”) caratterizzato da percentuali di maturazione differenziate nel triennio. Tale componente variabile viene accantonata annualmente ed erogata solo alla scadenza del terzo anno, se il dirigente risulterà ancora in forza e non dimissionario.
Ferie
Fermo restando il principio dell’irrinunciabilità delle ferie retribuite per un periodo non inferiore a quattro settimane, il restante periodo di ferie, eccedente le 4 settimane, fatta salva ogni diversa intesa, qualora eccezionalmente il periodo eccedente non risulti comunque fruito, in tutto o in parte, entro i ventiquattro mesi successivi al termine dell’anno di maturazione, per scelta del dirigente, la fruizione di tale periodo non potrà più essere richiesta, sempre che vi sia stato espresso invito del datore a fruire di tale periodo, con contestuale informativa che, se non fruito, il periodo di ferie non potrà comunque essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute. In assenza del suddetto invito del datore di lavoro, verrà corrisposta, per il periodo non goduto, un’indennità pari alla retribuzione spettante da liquidarsi entro il primo mese successivo alla scadenza dei ventiquattro mesi.
Aspettativa
Nel caso di prosecuzione della malattia oltre i termini di comporto, al dirigente che ne faccia domanda è concesso un periodo di aspettativa fino ad un massimo di 6 mesi, durante il quale non è dovuta alcuna retribuzione, ma decorre l’anzianità agli effetti del preavviso.
l periodo di aspettativa è elevato a mesi 12, sempre su domanda del dirigente, nel caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che, comunque, comportino l’impiego di terapie salvavita.
Formazione e aggiornamento culturale e professionale, politiche attive
Le parti convengono di promuovere lo strumento del bilancio delle competenze a favore dei dirigenti in servizio per i quali potrà costituire il presupposto per successivi corsi di formazione da realizzare in merito alle aree ed ai contenuti individuati dai risultati dell’assessment. Il bilancio delle competenze potrà essere richiesto dai dirigenti con almeno 3 anni di anzianità nella qualifica nella stessa azienda e non più di una volta ogni 3 anni. Il percorso potrà essere utilizzato anche dai dirigenti disoccupati come strumento propedeutico all’attività di ricollocazione.
Previdenza Complementare – PREVINDAI
Con decorrenza dall’1/1/2020, per tutti i dirigenti iscritti al Previndai – o che vi aderiranno – con versamento anche della quota a proprio carico, la contribuzione dovuta al Fondo è così stabilita:
– a carico dell’impresa, nella misura minima del 4% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita da ciascun dirigente in servizio, da applicarsi fino al limite di 180.000,00;
– a carico dei dirigenti, nella misura minima pari a quella dovuta dalle imprese ai sensi del precedente punto a.1.;
Fermo restando il limite complessivo dell’8% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita da ciascun dirigente in servizio, è in facoltà dell’impresa, previo accordo con il dirigente, farsi carico di una quota della contribuzione dovuta dal dirigente stesso, fino al limite del 3%, rimanendo, pertanto, a carico del dirigente un contributo minimo nella misura dell’1%. È altresì facoltà dell’impresa anticipare la contribuzione minima prevista dall’1/1/2022.
Ferma restando, in relazione agli anni dal 2019 al 2021, la disciplina vigente prima dell’accordo di rinnovo 16/10/2019, con decorrenza dall’1/1/2022, per tutti i dirigenti iscritti al Fondo – o che vi aderiranno – con versamento anche della quota a proprio carico, il contributo annuo a carico dell’azienda, non può risultare inferiore a 4.800,00.
Peri dirigenti il cui rapporto di lavoro sia stato risolto in corso d’anno, il contributo minimo a carico dell’azienda sarà riproporzionato in relazione ai mesi di servizio prestato nell’anno di riferimento, computandosi come mese intero la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni.
Link all’articolo originale

