In tema di conservazione e sospensione dello status di disoccupato, secondo la previgente normativa di cui al D.Lgs. n. 181/2000, il rispetto del limite di reddito annuo consente sempre il mantenimento della condizione di disoccupazione, a prescindere dalla tipologia contrattuale dalla quale tale reddito annuale sia conseguito, a tempo determinato o determinato (Corte di Cassazione, sentenza 28 ottobre 2019, n. 27506)
Una Corte d’appello territoriale, in riforma della decisione del Tribunale di prime cure, aveva accolto l’opposizione proposta da un lavoratore avverso il decreto ingiuntivo con il quale l’INPS aveva agito per il recupero della somma che l’Istituto asseriva indebitamente percepita dal medesimo a titolo di indennità di disoccupazione, revocando il predetto decreto ingiuntivo. Secondo la Corte non era ostativa alla percezione della suddetta indennità la circostanza che il lavoratore nel periodo di riferimento avesse prestato attività lavorativa a tempo determinato per un periodo di dieci settimane, avendo il medesimo percepito una retribuzione inferiore alla soglia rappresentata dal “reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione” (art. 4, co. 1, lett. a), D.Lgs. n. 181/2000), operante ratione temporis).
Avverso tale decisione ricorre in Cassazione l’INPS, lamentando che l’accettazione di un’offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo inferiore a otto mesi, ovvero di quattro mesi nel caso di giovani, dovesse determinare la sospensione dello stato di disoccupazione, con conseguente venir meno dei diritto alla indennità di disoccupazione (art. 4, co. 1, lett. d), D.Lgs. n. 181/2000), operante ratione temporis).
In sostanza, la questione oggetto di causa attiene all’interpretazione dell’articolo 4 del D.Lgs. n. 181/2000 (nel testo come sostituito dall’articolo 5 del D.Lgs. n. 297/2002) e, in particolare, alla sussistenza o meno del diritto all’indennità ordinaria di disoccupazione, anche nel periodo di svolgimento di attività lavorativa a tempo determinato nel quale l’assicurato abbia conseguito un reddito annuale inferiore alla soglia per mantenere lo stato di disoccupazione.
Orbene, l’opzione interpretativa adottata dalla Corte di merito è corretta e va confermata. La norma, infatti, individuava, alla lettera a) del comma 1, la soglia di reddito annuale che determina la conservazione dello stato di disoccupazione, costituita dal reddito minimo personale escluso da imposizione. Il rispetto di tale limite consentiva sempre il mantenimento della condizione di disoccupazione, a prescindere dalla tipologia contrattuale dalla quale tale reddito annuale sia conseguito, a tempo determinato o determinato; solo in caso di superamento poteva ritenersi venuta meno la necessità di sostegno pubblico del reddito in favore del lavoratore (e dei suoi familiari). Ai sensi poi della successiva lettera d), il superamento della soglia di reddito annuale, come sopra individuata, non dava luogo a perdita dello stato di disoccupazione, ma solo a sospensione dello stesso, qualora il rapporto fosse stato a tempo determinato della durata fino a otto mesi o a quattro mesi per i giovani. Ciò voleva dire che, in tal caso, la situazione di disoccupazione poteva essere nuovamente fatta valere dopo la scadenza del termine contrattuale. Diversamente, se il rapporto di lavoro a tempo determinato non avesse determinato il superamento della soglia annuale di reddito prevista, la condizione di disoccupazione secondo la previsione di carattere generale veniva conservata. L’interpretazione qui avallata si rende necessaria al fine di non creare un’ingiustificata disparità di trattamento tra lavoro a tempo determinato e indeterminato, in quanto nella prospettazione dell’INPS, disattesa dal giudice di merito, nel caso di lavoro a tempo determinato che in un anno abbia consentito la percezione di un reddito inferiore alla soglia imponibile si avrebbe, al contrario di quanto avviene in caso di lavoro a tempo indeterminato, la sospensione integrale del trattamento di sostegno. La soluzione normativa è in tal modo idonea a valorizzare la precarietà del rapporto di lavoro a tempo determinato, che non consente per definizione una previsione di continuità dell’occupazione al di là della sua durata.
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