Scade oggi il termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei sostituti d’imposta – Modello 770/2019, e delle Certificazioni Uniche/2019 riferite esclusivamente a redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.
DICHIARAZIONE MODELLO 770/2019
La dichiarazione dei sostituti d’imposta, Mod. 770/2019, riguardante i dati fiscali delle ritenute operate nell’anno 2018, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate nonché il riepilogo dei crediti, nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi, deve essere presentata entro il 31 ottobre 2019 esclusivamente per via telematica:
a) direttamente dal sostituto d’imposta;
b) tramite un intermediario abilitato;
c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
d) tramite società appartenenti al gruppo.
La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.
Entro il 31 ottobre 2019 è possibile, altresì, presentare la dichiarazione “correttiva nei termini” per rettificare o integrare una dichiarazione già presentata. In tal caso deve essere compilata una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella “Correttiva nei termini” nel Frontespizio.
Il Modello 770/2019 può essere trasmesso in un unico flusso telematico oppure separando i dati in più flussi telematici, fino ad un massimo di 3 flussi che devono ricomprendere complessivamente le 5 tipologie di ritenute (redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di capitale, redditi di locazione breve e redditi diversi).
Nel caso di opzione per la trasmissione in un “unico flusso”, la dichiarazione deve contenere i dati riferiti ai diversi redditi gestiti (redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di capitale, redditi di locazione breve e redditi diversi), contrassegnando le corrispondenti caselle del riquadro “Redazione della dichiarazione”.
In caso di opzione per la suddivisione in più flussi, devono essere contrassegnate esclusivamente le caselle corrispondenti ai redditi inseriti nel dichiarazione corrente e, in più, deve essere compilata la sezione “Gestione separata”. Tale sezione deve essere compilata come segue:
– indicare il codice fiscale del soggetto incaricato che invia separatamente il flusso o i flussi inerenti alle altre tipologie reddituali, barrando la casella o le caselle inerenti alle tipologie reddituali che saranno trasmesse dall’altro soggetto incaricato;
– barrare la casella “Sostituto” qualora il sostituto decida di effettuare invii separati anche senza avvalersi di un altro soggetto incaricato. In tal caso dovrà essere barrata anche la casella o le caselle inerenti alle tipologie reddituali che saranno trasmesse.
La suddivisione dei flussi, inoltre, deve rispettare le seguenti regole:
a) in presenza del flusso “redditi di lavoro autonomo”, il flusso “locazioni” va necessariamente unito ad esso. Pertanto nel caso di un sostituto che abbia effettuato ritenute su redditi di lavoro dipendente, lavoro autonomo e locazioni brevi il modello 770 può essere inviato in un unico flusso ovvero nel caso in invio separato con due flussi:
– INVIO 1: Dipendente
– INVIO 2: Autonomo e Locazioni
Nel caso in cui il sostituto non abbia operato ritenute su redditi di lavoro Autonomo il modello 770 può essere inviato in un unico flusso ovvero nel caso di invio separato con due flussi:
– INVIO 1: Locazioni
– INVIO 2: Dipendente
b) La tipologia “altre ritenute”, che comprende le ritenute sui pignoramenti e le ritenute sulle indennità di esproprio, va necessariamente unito ad uno dei tre flussi principali: “dipendente”, “autonomo” e “capitale”.
Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 120% al 240% dell’ammontare delle ritenute non versate, con un minimo Euro 250,00.
Nel caso in cui la dichiarazione omessa sia stata presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo e, comunque, prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento si abbia formale conoscenza, si applica la sanzione amministrativa dal 60% al 120% dell’ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di Euro 200,00.
In caso di tardiva od omessa trasmissione della dichiarazione da parte degli intermediari incaricati, si applica a carico degli stessi la sanzione amministrativa da Euro 516 a Euro 5.164. Tale sanzione non si applica nell’ipotesi in cui le dichiarazioni tempestivamente trasmesse e scartate siano correttamente ritrasmesse non oltre 5 giorni dalla data di restituzione delle ricevute che segnalano il motivo dello scarto.
CERTIFICAZIONE UNICA / 2019
Entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta – Modello 770/2019, è possibile presentare le certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata (redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi).
La Certificazione Unica deve essere presentata esclusivamente per via telematica e può essere trasmessa:
a) direttamente dal soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione;
b) tramite un intermediario abilitato.
Come per il Modello 770, anche per la CU il flusso si considera presentato nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione del flusso è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata per via telematica.
Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di 100,00 euro, in deroga alle norme in materia di concorso di violazioni e violazioni continuate.
Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i 5 giorni successivi alla scadenza.
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