L’apertura di un Bar didattico all’interno di un Istituto di istruzione superiore professionale alberghiero finalizzato a consentire agli studenti di sperimentare le competenze professionali acquisite, non è inquadrabile come attività imprenditoriale commerciale dell’Istituto e pertanto non ha alcuna rilevanza fiscale in termine di Ires e di Iva (Agenzia Entrate – risposta 29 ottobre 2019, n. 446).
Il Bar didattico rappresenta un naturale completamento del percorso professionalizzante degli studenti di un Istituto alberghiero e deve essere inquadrato nell’ambito dell’attività didattico-formativa istituzionalmente svolta dallo stesso Istituto.
È un progetto che consiste in una vera e propria esercitazione di laboratorio che viene effettuato nei giorni di svolgimento dell’attività didattica e prevede la somministrazione solo di alcune tipologie di bevande e merende, in orari ben definiti, agli studenti che frequentano il medesimo Istituto e al personale di servizio ed è gestito direttamente dagli studenti.
Da un punta di vista fiscale, viste le caratteristiche e le finalità del progetto, l’attività in questione non è inquadrabile tra le attività imprenditoriali commerciali, ossia, non è assimilabile all’attività di bar esercitata in pubblici locali quanto piuttosto a quella effettuata dalle associazioni di promozione sociale, che sono enti non commerciali aventi carattere associativo che beneficiano della decommercializzazione ai fini Ires e della irrilevanza agli effetti dell’Iva.
L’attività di Bar didattico svolta all’interno di un Istituto scolastico avente fini formativi degli studenti e non commerciali è da ritenere non rilevante fiscalmente, sia agli effetti dell’Ires sia ai fini dell’Iva.
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