Indicazioni sulla data della fattura elettronica differita




Per le fatture elettroniche via SdI è possibile indicare una sola data, ossia, quella dell’ultima operazione (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 28 ottobre 2019, n. 437)

In merito alla corretta indicazione della data della fatturazione elettronica differita, l’Agenzia delle entrate ha precisato che è “possibile indicare una sola data, ossia, per le fatture elettroniche via SdI, quella dell’ultima operazione”, ciò rappresenta solo una “possibilità” e non un obbligo e, dunque, è comunque possibile indicare convenzionalmente nel documento anche la data di fine mese (Agenzia delle entrate – circolare n. 14/E e risposta n. 389 del 2019).
Nell’istanza presentata l’istante è una società che nell’esercizio della sua attività è solita, dopo aver ricevuto gli ordini dai propri clienti, spedire i materiali richiesti emettendo i relativi documenti di trasporto.
Per una migliore gestione e controllo delle forniture e dei relativi pagamenti, l’istante emette per ciascun cliente, nell’arco di un mese solare, due fatture “differite”.
In particolare, emette nei confronti del cliente una prima fattura differita il giorno15 del mese, in cui espone tutte le consegne e spedizioni effettuate nei primi quindici giorni del mese, dettagliatamente documentate dai relativi DDT.
Tale fattura viene trasmessa al Sistema di Interscambio (SdI) entro il termine di dieci giorni dall’emissione.
L’ultimo giorno del mese l’istante procede a chiudere la fatturazione e a verificare tutti i DDT emessi. Successivamente a tale verifica, la società emette nei confronti di ciascun cliente una seconda fattura differita con data dell’ultimo giorno del mese, indipendentemente da quando ha avuto luogo l’ultima cessione di beni, in cui espone tutte le consegne e spedizioni effettuate negli ultimi quindici giorni del mese,corredando la stessa dei relativi DDT, e provvedendo a trasmetterla allo SdI entro il 15 del mese successivo.
Tanto premesso, l’Agenzia afferma che l’istante può emettere nei confronti dello stesso soggetto una o più fatture differite che riepiloghino le cessioni effettuate nel mese di riferimento, fermo restando che le medesime possono essere inviate allo SdI entro il quindicesimo giorno del mese successivo.





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