In tema di interposizione di manodopera, ove ne venga accertata l’illegittimità e dichiarata l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l’omesso ripristino del rapporto di lavoro ad opera del committente determina l’obbligo di quest’ultimo di corrispondere le retribuzioni a decorrere dalla messa in mora e senza possibilità di detrarre l’aliunde perceptum (Corte di Cassazione, sentenza 21 ottobre 2019, n. 26759)
Una Corte di appello territoriale aveva accolto l’appello proposto dalla società X e revocato i decreti ingiuntivi con cui alcuni lavoratori avevano rivendicato il pagamento di varie somme a titolo di retribuzioni dovute in virtù della sentenza di altro Tribunale, con la quale era stata dichiarata la nullità della cessione di ramo di azienda alla società Y, con ordine di ripristino del rapporto alle dipendenze di X. La Corte aveva osservato che l’obbligazione retributiva non poteva sorgere per il solo effetto della nullità della cessione del contratto di lavoro e della accertata continuità giuridica del rapporto, giacché dalla natura sinallagmatica del rapporto di lavoro discende che la erogazione del trattamento economico in mancanza di lavoro costituisce un’eccezione, la quale deve essere oggetto di una espressa previsione di legge o di contratto. Altresì, l’omesso ripristino della funzionalità del rapporto, a fronte della tempestiva messa a disposizione delle energie lavorative, rileva unicamente sul piano risarcitorio con conseguente eccepibilità dell’aliunde perceptum che, nel caso in esame, è di entità tale da elidere il danno subito per effetto della perdita della retribuzione.
Avverso la sentenza i lavoratori ricorrono così in Cassazione, che ne riconosce la fondatezza delle ragioni nei termini di cui in appresso.
Il trasferimento del rapporto di lavoro si determina solo quando si perfeziona una fattispecie traslativa conforme al modello legale; diversamente, nel caso di invalidità della cessione (per mancanza dei requisiti richiesti ex art. 2112 c.c.) e di inconfigurabilità di una cessione negoziale (per mancanza del consenso della parte ceduta quale elemento costitutivo della cessione), quel rapporto di lavoro non si trasferisce e resta nella titolarità dell’originario cedente. Di qui, l’attività lavorativa subordinata resa in favore di colui che non è più cessionario equivale a quella che il lavoratore, bisognoso di occupazione, renda in favore di qualsiasi altro soggetto terzo; parimenti, la retribuzione corrisposta, così come quella ricevuta da ogni altro datore di lavoro presso il quale il lavoratore impiegasse le sue energie lavorative, si va a cumulare con quella dovuta dall’azienda cedente.
Ed ancora, al dipendente la retribuzione spetta tanto se la prestazione di lavoro sia effettivamente eseguita, sia se il datore di lavoro versi in una situazione di mora accipiendi nei suoi confronti (Corte di Cassazione, sentenza 23 novembre 2006, n. 24886). Una volta dunque offerta la prestazione lavorativa al datore di lavoro giudizialmente dichiarato tale, il rifiuto di questi rende giuridicamente equiparabile la messa a disposizione delle energie lavorative del dipendente alla sua effettiva utilizzazione, con la conseguenza che il datore di lavoro ha l’obbligo di pagare la controprestazione retributiva. La “sospensione unilaterale” del rapporto da parte del datore di lavoro, infatti, è giustificata ed esonera il medesimo dall’obbligazione retributiva solo quando non sia imputabile a fatto dello stesso (da ultimo, Corte di Cassazione, sentenza 9 agosto 2004, n. 15372).
In tema di messa in mora, poi, per le obbligazioni aventi ad oggetto prestazioni infungibili (cui evidentemente appartengono quelle inerenti la prestazione di lavoro), dovendo l’adempimento della prestazione di fare essere preceduto da atti preparatori, la cui esecuzione richiede la collaborazione del creditore, basta che il debitore, che intenda conseguire la liberazione dal vincolo, costituisca il primo in mora mediante l’intimazione ex all’art. 1217 c.c.. In altri termini, dunque, mediante l’intimazione del lavoratore all’impresa cedente di ricevere la prestazione con modalità valida ai fini della costituzione in mora credendi del medesimo datore (il quale la rifiuti senza giustificazione), il debitore del “facere infungibile” ha posto in essere quanto è necessario, secondo il diritto comune, per far nascere il suo diritto alla controprestazione del pagamento della retribuzione.
In sostanza, dunque, i crediti che i lavoratori hanno ingiunto in pagamento alla società X a titolo di emolumenti loro dovuti per effetto del mancato ripristino del rapporto da parte della società predetta, hanno natura retributiva (Corte di Cassazione – S.U. civili, sentenza 7 febbraio 2018, n. 2990) e non risarcitoria (come invece secondo un indirizzo precedente: da ultimo, Corte di Cassazione, sentenza 25 giugno 2018, n. 16694), con conseguente inapplicabilità del principio della “compensatio lucri cum damno”.
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