Corrispettivi telematici: buoni pasto tra i corrispettivi non riscossi



L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel caso in cui il cliente fornisca il controvalore in buoni pasto come pagamento del corrispettivo, ai fini della memorizzazione e trasmissione dei dati alla stessa Agenzia, l’importo va indicato nel documento commerciale emesso per certificare l’operazione, ma tra i corrispettivi non riscossi. In seguito, con l’emissione della fattura elettronica alla società di emissione dei buoni pasto, il corrispettivo parteciperà alla liquidazione IVA del periodo (Risposta a interpello n. 419 del 2019).

Qualora il cliente decida di pagare in parte con il buono pasto (cartacei o elettronici) e in parte in contanti o altro pagamento elettronico, deve essere rilasciato uno scontrino fiscale che riporta l’importo totale della consumazione, l’indicazione della quota relativa all’IVA a debito e le due diverse modalità di pagamento ricevute.
Ai fini della memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate il controvalore del buono pasto va considerato come “non riscosso”.
La somministrazione di alimenti e bevande, resa al cliente titolare del buono pasto in ragione della sua presentazione, viene poi remunerata dalla società emittente il buono – al netto degli sconti praticati – con la cadenza contrattualmente fissata.
Al momento del pagamento (rimborso del buono) da parte della società emittente si verifica, quindi, l’esigibilità dell’IVA – salva emissione anticipata della fattura che documenta l’operazione – e la necessità di farla concorrere nella liquidazione di tale periodo.
Dunque, nel caso di corrispettivi non riscossi ma per i quali il cliente ha fornito il controvalore in buoni pasto, nel documento commerciale si può riportare, a titolo puramente figurativo, l’aliquota IVA propria di ciascun prodotto, sebbene tale IVA non rappresenti l’imposta effettiva sulla singola transazione, ma sarà meramente figurativa (nel caso di buono pasto, trattandosi di servizio sostitutivo di mensa, si applica l’aliquota propria della somministrazione di alimenti bevande).





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