Liquidazioni periodiche Iva: segnalazioni di anomalie



In arrivo dall’Agenzia delle Entrate le “segnalazioni di presunta anomalia” elaborate sulla base del confronto tra i dati della fatturazione elettronica via SdI o delle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere e le Comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA. Le segnalazioni sono contenute in una “comunicazione” inviata all’indirizzo PEC dell’impresa o professionista, registrato all’ini-pec. (Agenzia delle Entrate – provvedimento n. 736758/2019)

SEGNALAZIONE DI ANOMALIA AI FINI IVA


Nell’ambito delle attività per promuovere l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente (titolare di partita Iva) e della Guardia di Finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni derivanti dal confronto tra le fatture elettroniche emesse dal contribuente o le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere inviate dal contribuente stesso e le Comunicazioni liquidazioni periodiche IVA.
In particolare, sulla base delle informazioni raccolte, l’Agenzia segnala sia al contribuente che alla Guardia di Finanza le posizioni per le quali:
– non risulta trasmessa la “Comunicazione liquidazioni periodiche IVA” per il trimestre di riferimento, sebbene risultino emesse fatture nello stesso periodo o comunicazioni di transazioni con l’estero;
– risultano discordanze tra i dati contenuti nel flusso telematico della liquidazione periodica Iva e i dati ricavati dalla fatturazione elettronica e dalla comunicazioni di operazioni transfrontaliere.

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLE SEGNALAZIONI


La segnalazione al contribuente viene effettuata tramite una “Comunicazione” inviata all’indirizzo PEC annotato presso il Registro delle imprese ovvero presso il collegio o ordine di appartenenza per i professionisti, e registrato nell’Indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti (cd. “Ini-pec”).
La medesima Comunicazione e le relative informazioni di dettaglio possono essere consultate dalla propria area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, nella sezione “Consultazione”, area “Fatture elettroniche e altri dati IVA”.
La “Comunicazione” contiene le seguenti informazioni:
a) codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
b) numero identificativo della comunicazione, anno d’imposta e trimestre di riferimento;
c) codice atto (da riportare nel modello di pagamento F24, in caso di versamenti collegati all’anomalia segnalata);
d) modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata;
e) invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione, anche tramite il canale di assistenza CIVIS, nel caso in cui siano ravvisate inesattezze nei dati delle fatture in possesso dell’Agenzia delle Entrate o si intenda fornire elementi in grado di giustificare la presunta anomalia.

RISPOSTA EGOLARIZZAZIONE DELL’ERRORE O OMISSIONE


La “Comunicazione” non ha natura di contestazione dell’inadempimento, ma soltanto di segnalazione dell’anomalia riscontrata, a cui è possibile rispondere fornendo elementi, fatti e circostanze che l’Agenzia non conosce, e che siano in grado di giustificare la presunta anomalia. Tale risposta può essere fornita con le modalità che sono indicate nella “Comunicazione”, oppure tramite il canale di assistenza CIVIS, anche mediante gli intermediari abilitati (tra cui consulenti del lavoro, dottori commercialisti e CAF).
Laddove, invece, l’anomalia risultasse fondata, è possibile regolarizzare gli errori o le omissioni beneficiando del ravvedimento operoso. In tal caso, nel Modello F24 relativo ad eventuali versamenti collegati all’anomalia segnalata, dovrà essere riportato il codice atto attribuito alla comunicazione.
La regolarizzazione è ammissibile a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui si abbia avuto formale conoscenza.
Viceversa, la regolarizzazione deve ritenersi preclusa qualora sia stato notificato un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, e in caso di ricevimento di comunicazioni di irregolarità conseguenti al controllo automatizzato o al controllo formale della dichiarazione.





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