Cessione d’azienda: obblighi del datore di lavoro cedente e cessionario




Il datore di lavoro cedente resta obbligato nei confronti del lavoratore suo dipendente per la quota di t.f.r. maturata durante il periodo di lavoro svoltosi fino al trasferimento aziendale, mentre il datore cessionario è obbligato per la stessa quota solo in ragione del vincolo di solidarietà e resta l’unico obbligato per la quota maturata successivamente alla cessione.


La Cassazione ribadisce, l’orientamento secondo cui, in caso di cessione d’azienda assoggettata al regime di cui all’art. 2112 cod. civ., posto il carattere retributivo e sinallagmatico del trattamento di fine rapporto, che costituisce istituto di retribuzione differita, il datore di lavoro cessionario è obbligato nei confronti del lavoratore, il cui rapporto sia con lui proseguito, quanto alla quota maturata nel periodo anteriore alla cessione in ragione del vincolo di solidarietà e resta l’unico obbligato quanto alla quota maturata nel periodo successivo alla cessione, mentre il datore di lavoro cedente rimane obbligato nei confronti del lavoratore suo dipendente per la quota di trattamento di fine rapporto maturata durante il periodo di lavoro svolto fino al trasferimento aziendale. Ne consegue che il lavoratore è legittimato a proporre istanza di fallimento del datore di lavoro che abbia ceduto l’azienda, essendo creditore del medesimo (cfr, ex multis, Cass. 22.9.2011 n. 19291, Cass. 14.5.2013 n. 11479, Cass. 11.9.2013 n. 20837, Cass. 8.1.2016 n. 164).


E non risulta rilevante ai fini della decisione della questione dibattuta la circostanza che al momento della cessione dell’azienda la società avesse inserito tra le passività l’ammontare delle quote maturate dai dipendenti, rifluendo ciò nei rapporti tra le due società, ma non nei termini di una diversa soluzione della controversia che ritenga esonerato il cedente da ogni obbligo nei confronti del lavoratore ceduto in relazione alle quote di TFR maturate prima della cessione. Deve, infatti, ribadirsi la validità del principio sopra richiamato, reiteratamente affermato in sede di legittimità ed ampiamente giustificato dalle motivazioni allo stesso sottese, rispetto al quale non si ravvisano idonee e convincenti ragioni che inducano a discostarsene (Cassazione, Sentenza 28 ottobre 2019, n. 27507).





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