Permessi 104: non proporzionalità della sanzione espulsiva




È illegittimo il licenziamento per non avere utilizzato i giorni di permesso 104 per la prestazione di assistenza al padre disabile nel caso in cui non emerge una preordinata operazione diretta all’indebita fruizione degli stessi.


Nel caso, la Corte di appello ha dichiarato illegittimo il licenziamento disciplinare intimato a un lavoratore per non avere utilizzato i tre giorni di permesso 104 per la prestazione di assistenza al padre disabile, in quanto non appariva di gravità tale da giustificare la risoluzione del rapporto. Dagli elementi acquisiti al giudizio non emergeva da parte del dipendente una preordinata operazione diretta all’indebita fruizione dei permessi nei giorni oggetto della contestazione disciplinare al solo fine di espletare attività estranee all’assistenza del congiunto.
Nel dettaglio, non risultava adeguatamente contestata o comunque smentita la natura imprevista ed occasionale dell’evento (infiltrazioni d’acqua nell’immobile di proprietà) che aveva determinato la necessità per il lavoratore di svolgere i lavori nei locali di proprietà con riduzione della presenza dello stesso presso l’abitazione del padre; per il primo giorno mancava, inoltre, ogni accertamento relativo agli spostamenti dello stesso e per gli altri due non vi era prova, comunque, che l’assistenza non fosse stata prestata o che fosse venuta meno la disponibilità stessa per l’intero giorno o per gran parte del giorno, di talché era da escludere la natura concretamente abusiva dell’utilizzo dei premessi posta a base del recesso.
Ebbene, discende dalla specifica ratio dell’istituto che l’assenza dal lavoro per la fruizione del permesso deve porsi in relazione diretta con l’esigenza per il cui soddisfacimento il diritto stesso è riconosciuto, ossia l’assistenza al disabile, dovendosi escludere che alla fruizione del permesso possa connettersi una funzione meramente compensativa o di ristoro delle energie impiegate dal dipendente per l’assistenza prestata al disabile o, comunque, la possibilità di utilizzare il permesso per esigenze diverse da quelle per le quali è stato concesso. Pertanto, laddove il nesso causale tra assenza dal lavoro ed assistenza al disabile manchi del tutto non può riconoscersi un uso del diritto coerente con la sua funzione e dunque si è in presenza di un uso improprio ovvero di un abuso del diritto.
La sentenza in esame non si pone in conflitto con i precedenti orientamenti i quali sono richiamati dal giudice del reclamo nel puntualizzare il dovere del lavoratore di non abusare dei permessi 104 in un’ottica di correttezza e buona fede nei confronti del datore e nel riconoscere che l’uso improprio del permesso può giustificare la sanzione espulsiva. In questa ottica, fermo il disvalore del fatto contestato, la conferma della illegittimità del licenziamento è frutto della ritenuta non proporzionalità della sanzione espulsiva. Nella specie, la configurazione della natura imprevedibile ed urgente dei lavori effettuati dal lavoratore nei giorni destinati alla fruizione dei permessi quale fatto estintivo dell’obbligo di assistenza è estranea alla ricostruzione giuridica operata dalla sentenza impugnata che ha considerato tale circostanza, unitamente ad altre, nell’ottica del giudizio di non proporzionalità della sanzione espulsiva, quale elemento che concorreva a rendere ingiustificato il recesso datoriale e non quale circostanza che elideva l’obbligo di assistenza.






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