Ultimi chiarimenti sulla “Scissione dei pagamenti”




L’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti sulla scissione dei pagamenti (c.d. “split payment”) riguardanti, in particolare, la risoluzione di eventuali problematiche successive all’emissione della fattura (Agenzia Entrate – risposta 28 ottobre 2019, n. 436).

Con la scissione dei pagamenti (split payment). le amministrazioni pubbliche che acquistano beni e/o servizi nel territorio dello Stato (sia nella loro veste istituzionale che nell’esercizio dell’attività d’impresa), pagano ai propri fornitori il corrispettivo al netto dell’IVA che deve essere versata, in deroga al regime ordinario, direttamente all’erario anziché al cedente/prestatore.
In merito ad eventuali problematiche che possono sorgere dopo l’emissione della fattura, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
– in caso di riduzione dell’imponibile a seguito dell’accertamento di una prestazione di valore inferiore a quella prevista, l’Iva è dovuta solo per gli importi effettivamente pagati e non per quelli indicati in fattura;
– in caso di decurtazione del pagamento per l’applicazione di penalità a carico del fornitore, l’Iva va calcolata sulla base imponibile al lordo delle penalità;
– l’omissione in fattura di elementi che non pregiudicano la validità fiscale della stessa (Codice Identificativo di Gara errato o mancante) può essere sanata mediante l’invio di un nuovo documento utile ad integrare i dati mancanti nel documento originario;
– la responsabilità in merito alla corretta aliquota Iva da applicare nelle cessioni di beni o nelle prestazioni di servizi è di competenza del cedente/prestatore e non dell’amministrazione pubblica.





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