Sicurezza: indumenti da lavoro e dispositivi di protezione individuale




L’accertamento dell’esistenza di rischi, specie di natura infettiva, per la salute e la sicurezza dei lavoratori, è significativo ai fini della qualificazione degli indumenti forniti dal datore di lavoro come dispositivi di protezione individuale.


In tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, la nozione legale di Dispositivi di Protezione Individuale non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, bensì va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore. Pertanto, è configurabile a carico del datore un obbligo di continua fornitura e di mantenimento in stato di efficienza degli indumenti di lavoro inquadrabili nella categoria dei D.P.I.
Deve precisarsi, tuttavia, che non sono dispositivi di protezione individuale, gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore.
La categoria dei DPI deve essere definita in ragione della concreta finalizzazione delle attrezzature, degli indumenti e dei complementi o accessori alla protezione del lavoratore dai rischi per la salute e la sicurezza esistenti nelle lavorazioni svolte, a prescindere dalla espressa qualificazione in tal senso da parte del documento di valutazione dei rischi e dagli obblighi di fornitura e manutenzione contemplati nel contratto collettivo.
Ancheh il Ministero del Lavoro, in una circolare del 1999, ha elencato le diverse funzioni a cui possono assolvere gli indumenti di lavoro, in particolare: elemento distintivo di appartenenza aziendale, ad esempio uniformi o divise; mera preservazione degli abiti civili dalla ordinaria usura connessa all’espletamento dell’attività lavorativa; protezione da rischi per la salute e la sicurezza. In quest’ultimo caso, lo stesso Ministero ha chiarito che, gli indumenti rientrano nei dispositivi di sicurezza che assolvono alla funzione di protezione dai rischi, ad esempio, tra i DPI, rientrano gli indumenti per evitare il contatto con sostanze nocive, tossiche, corrosive o con agenti biologici ecc.





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