Spese per soggetti affetti da DSA detraibili se lo scontrino contiene il codice fiscale




È detraibile ai fini Irpef la spesa per l’acquisto degli strumenti compensativi e dei sussidi tecnici e informatici per soggetti con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) se documentate da fattura o scontrino fiscale, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto e la natura del prodotto acquistato o utilizzato (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 29 ottobre 2019, n. 440)

Dall’Irpef lorda si detrae un importo pari al 19 per cento delle spese sostenute, a partire dal 1°gennaio 2018, in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, necessari all’apprendimento, nonché per l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere, in presenza di un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell’apprendimento diagnosticato.
La detrazione spetta anche per le spese sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico.
Il 6 aprile 2018, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stati definiti l’oggetto, i requisiti per il riconoscimento della detrazione nonché gli strumenti compensativi e i sussidi tecnici ed informatici ammessi all’agevolazione in commento.
In particolare, si considerano strumenti compensativi gli strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell’abilità deficitaria. Tra gli strumenti compensativi essenziali sono ricompresi, in via esemplificativa la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto; il registratore, che consente all’alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione; i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l’affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori; la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo; altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali.
Si considerano sussidi tecnici ed informatici le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, quali, ad esempio, i computer necessari per i programmi di video scrittura, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, l’accesso alla informazione e alla cultura.
Per fruire della detrazione, il beneficiario deve essere in possesso di un certificato rilasciato dal Servizio sanitario nazionale, da specialisti o strutture accreditate, che attesti la diagnosi di DSA per l’acquirente ovvero per il proprio familiare, nel caso in cui la spesa è sostenuta nell’interesse di un familiare a carico; la detrazione spetta a condizione che dal certificato sopra citato ovvero dalla prescrizione autorizzativa rilasciata da un medico risulti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti compensativi e il tipo di disturbo dell’apprendimento diagnosticato; ai fini della detrazione, le spese sostenute devono essere documentate da fattura o scontrino fiscale, nel quale indicare il codice fiscale del soggetto affetto da DSA e la natura del prodotto acquistato o utilizzato.
È stato, inoltre, chiarito che i documenti giustificativi delle spese possono essere intestati indifferentemente al soggetto affetto da DSA ovvero al familiare che ha sostenuto le spese; in tale ultimo caso, deve essere indicato il familiare a favore del quale la spesa è stata sostenuta.
In applicazione dei principi generali si evidenzia, inoltre, che la detrazione spetta al genitore al quale è intestato il documento comprovante la spesa e che nel caso in cui il documento sia intestato al figlio, la detrazione spetta ad entrambi i genitori nella misura del 50 per cento ciascuno. Considerato, tuttavia, che ai fini della detrazione è necessario che gli oneri siano rimasti effettivamente a carico del contribuente, nel caso in cui la spesa sia stata sostenuta da uno solo dei genitori o da entrambi in percentuali diverse dal 50 per cento, nel documento comprovante la spesa deve essere annotata la percentuale di ripartizione della spesa medesima.
Nella fattispecie esaminata dall’Amministrazione finanziaria, l’Istante ha acquistato un computer con un programma di video scrittura per la figlia affetta da DSA acquistato il 6 marzo 2018 ma nello scontrino relativo all’acquisto non è indicato il codice fiscale del soggetto affetto da tale patologia, come richiesto dal provvedimento citato e dunque, in linea di principio, la documentazione risulta incompleta ai fini della detrazione delle relative spese.
Considerato, tuttavia, che il Provvedimento è stato emanato successivamente all’acquisto del sussidio tecnico ed informatico, si ritiene che i dati mancanti (codice fiscale del soggetto affetto da DSA) possono essere annotati dall’Istante sul documento di spesa, ai fini della detrazione Irpef.
Si fa presente, peraltro, che ai fini della detrazione in commento è, altresì, necessario:
– che dalla certificazione medica rilasciata dall’ULSS di appartenenza che attesta la diagnosi di DSA ovvero dalla prescrizione autorizzativa rilasciata da un medico risulti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti compensativi e il tipo di disturbo dell’apprendimento diagnosticato;
– e che la figlia dell’Istante stesse completando, nel 2018, la scuola secondaria di secondo grado.






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