Con la Risposta a Interpello n. 434 del 2019, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che devono ritenersi detraibili, al pari delle tasse universitarie ordinarie, le cd. spese di “ricognizione” sostenute per riattivare la propria carriera accademica dopo un periodo di interruzione. Ai fini della detrazione si applicano le condizioni e i requisiti per le tasse di frequenza universitaria.
La ricognizione è il procedimento amministrativo che lo studente, non decaduto o rinunciatario, può utilizzare qualora, a seguito di un periodo di interruzione degli studi, ossia di omesso pagamento di tasse e contributi universitari, intenda riattivare la propria carriera accademica. In tal caso lo studente presenta domanda di ricognizione previo pagamento della tassa (di ricognizione), cioè una quota forfettaria che viene richiesta in luogo dell’intero importo delle tasse d’iscrizione degli anni già trascorsi.
Il TUIR prevede, per le spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, una detrazione dall’imposta lorda, per un importo pari al 19 per cento delle spese medesime. L’importo delle spese da portare in detrazione per la frequenza di corsi presso università non statali non può essere superiore a quello stabilito annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre di ogni anno, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in base alla normativa fiscale tra le spese ammesse in detrazione rientrano anche quelle pagate dagli studenti fuori corso e riferite a più anni accademici.
Pertanto, devono ritenenrsi detraibili, alle stesse condizioni delle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria, quelle sostenute la cosiddetta “ricognizione” e per la discussione della tesi.
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