Pubblicato il nuovo Cipl per tutti i settori dell’edilizia di Ferrara, sottoscritto il 26/6/2019, tra le parti territoriali Ance, Cna Costruzioni, Confartigianato, Legacoop Estense, Confcooperative, Agcie Feneal-Uil Filca-Cisl Fillea-Cgil
Il presente Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro unico delle Imprese edili da valere nella Provincia di Ferrara si applica a partire dalla sua sottoscrizione, fatto salvo ove diversamente pattuito e non può essere rinnovato prima del 31/12/2021.
Orario di lavoro
Viene confermato, a titolo esplicativo, che per tutti gli addetti della Provincia di Ferrara, le ore di permesso individuale retribuite sono così riassunte:
– Operai e apprendisti = 96 ore annue complessive (88 dai CCNL + 8 dai CIPL)
– Tecnici e impiegati = 96 ore annue complessive (88 dai CCNL + 8 dai CIPL)
Con la firma del presente accordo di rinnovo, le Parti concordano che nei cantieri della Provincia di Ferrara si potrà, previo accordo con le RSU e/o le OO.SS. territoriali, stabilire orario di lavoro inferiore alle 40 ore settimanali, attraverso un diverso utilizzo dei riposi annui. In deroga a quanto previsto dagli articoli dei CCNL vigenti, relativamente alla modalità di fruizione del trattamento economico dei riposi annui, in luogo della corresponsione mensile della percentuale prevista dal citato articolo contrattuale, nella Provincia di Ferrara, le Imprese continueranno all’assolvimento di tale obbligo tramite l’accantonamento (5,40%) presso la Cassa Edile con i criteri e le modalità oggi in essere.
Indennità territoriale di settore / Premio di produzione
L’indennità territoriale di settore per gli operai e il premio di produzione per gli impiegati sono stabiliti nelle seguenti misure:
|
Livelli |
Importo (euro) |
|---|---|
| Ottavo | 497,93 |
| Settimo | 378,29 |
| Sesto | 346,34 |
| Quinto | 287,50 |
| Quarto | 267,66 |
| Terzo | 248,83 |
| Secondo | 224,54 |
| Primo | 193,35 |
Relativamente alle Aziende dei settori Artigianato e Cooperazione, i maggiori importi già erogati a titolo di I.T.S., verranno assorbiti dai futuri aumenti retributivi stabiliti nei rispettivi CCNL.
E.V.R. Elemento Variabile della Retribuzione
L’elemento variabile della retribuzione (di seguito anche EVR) ha natura di premio variabile che tiene conto, ai fini della sua misura e corresponsione, dell’andamento congiunturale del settore edile provinciale, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività.
Le Parti si danno atto e ne confermano la natura di premio variabile, incerto ed indeterminabile in relazione all’erogazione ed alla sua misura, in quanto effettivamente collegato al raggiungimento degli obiettivi prefissati.
La misura massima di EVR eventualmente erogabile si conferma nella misura che segue, espressa in valore mensile:
E.V.R. AZIENDE INDUSTRIA – Valori Mensili
|
Livello |
Minimo di paga base mensile (**) |
E.V.R. 4% mensile |
|---|---|---|
| 7 | 1.630,71 | 65,23 |
| 6 | 1.467,63 | 58,71 |
| 5 | 1.223,02 | 48,92 |
| 4 | 1.141,51 | 45,66 |
| 3 | 1.059,96 | 42,40 |
| 2 | 953,97 | 38,16 |
| 1 | 815,36 | 32,61 |
– (**) –
4% minimi di paga in vigore all’1/7/2014
E.V.R. AZIENDE ARTIGIANE – Valori Mensili
|
Livello |
Minimo di paga base mensile (**) |
E.V.R. 4% mensile |
|---|---|---|
| 7 | 1.647,80 | 65,91 |
| 6 | 1.441,58 | 57,66 |
| 5 | 1.201,11 | 48,04 |
| 4 | 1.112,61 | 44,50 |
| 3 | 1.040,52 | 41,62 |
| 2 | 919,75 | 36,79 |
| 1 | 803,69 | 32,15 |
– (**) –
4% minimi di paga in vigore all’1/6/2012
E.V.R. AZIENDE COOPERAZIONE – Valori Mensili
|
Livello |
Minimo di paga base mensile (**) |
E.V.R. 4% mensile |
|---|---|---|
| 8 | 2.082,99 | 83,32 |
| 7 | 1.748,20 | 69,93 |
| 6 | 1.499,74 | 59,99 |
| 5 | 1.274,35 | 50,97 |
| 4 | 1.140,63 | 45,63 |
| 3 | 1.061,02 | 42,44 |
| 2 | 952,69 | 38,11 |
| 1 | 833,21 | 33,33 |
– (**) –
4% minimi di paga in vigore all’1/7/2014
L’EVR, ove spettante, sarà corrisposto a tutti i lavoratori in forza alla data di erogazione dello stesso, in forma mensilizzata, per 12 mesi, con decorrenza dal mese di giugno di ciascun anno. Esso competerà in misura intera per i lavoratori in servizio per l’intero anno di riferimento e riproporzionato in caso di assunzione in corso di anno (la frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà computata come mese intero).
L’EVR sarà riconosciuto ai lavoratori a tempo determinato in forza alla data di erogazione in proporzione diretta al periodo di servizio complessivamente prestato nell’anno di riferimento del premio stesso, ancorché in virtù di più contratti a termini (la frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà computata come mese intero).
Ai lavoratori con contratto di lavoro part-time, l’EVR sarà riconosciuto in proporzione all’orario di lavoro concordato.
Le Parti riconoscono espressamente che gli importi dell’EVR derivanti dal presente accordo, per la natura, sono complessivi ed omnicomprensivi degli effetti relativi a tutti gli istituti indiretti, differiti e quant’altro, ivi compresi i versamenti in Cassa Edile.
Inoltre le Parti, ai sensi del 2°comma, dell’art. 2120 del codice civile, convengono che l’EVR sia escluso dalla base di calcolo del Trattamento di Fine Rapporto.
Le Parti si danno atto che l’EVR ha struttura di Premio di Risultato, essendo teso alla realizzazione di incrementi di produttività, di redditività, di progressione dell’efficienza organizzativa ed è rilevante ai fini della competitività aziendale; ha caratteristiche di non determinabilità a priori e di essere totalmente variabile in funzione dei risultati che verranno conseguiti ed ha perciò i requisiti per l’applicazione delle agevolazioni fiscali e contributive previsti dalle normative vigenti.
Trasferta
A partire dalla data dell’1/7/2016 fatto salvo applicazioni migliorative in sede aziendale, ai lavoratori in servizio comandati a prestare la propria opera in un cantiere situato al di fuori dei confini comunali in cui è compreso il luogo di assunzione, competerà una diaria giornaliera di trasferta, da calcolarsi secondo le percentuali che seguono, sulle ore ordinarie di lavoro effettivamente svolte, prendendo a base la retribuzione di fatto:
– Fino a 40 km (fuori dal confine territoriale) = 6%
– Da 41 a 60 km (c.s.) = 8%
– Da 61 a 120 km (c.s.) = 13%
– Oltre 121 km (c.s.) = 20%
Integrazione malattia e infortunio
Le Parti confermano che per gli eventi di malattia, infortunio sul lavoro e malattia professionale si darà applicazione alla disciplina stabilita da i contratti collettivi nazionali di lavoro.
Si conferma che la Cassa Edile di Ferrara provvede, con finanziamento dalle somme del “fondo malattia/infortunio carenza e prestazioni varie” di cui all’accordo del 17 settembre 2014 che è parte integrante del presente CIPL, ad integrare al 100%, la retribuzione netta per i giorni di carenza malattia non indennizzati dall’INPS, per un massimo di 25 giorni per anno solare, relativi a casi di malattia o di più malattie di durata complessiva fino a 180 giorni ed entro i limiti della conservazione del posto.
I giorni di carenza malattia, per i casi di malattia o di più malattie di durata complessiva di oltre 180 giorni ed entro i limiti della conservazione del posto (270 o 365), successivi ai 180 giorni per anno solare a carico INPS, saranno integrati dalla Cassa Edile di Ferrara al 50%.
Le ore giornaliere verranno calcolate dividendo l’orario di lavoro settimanale per 6.
All’operaio infortunato o assente per malattia professionale, che abbia superato il periodo di prova, tenuto conto del trattamento a carico dell’impresa disposto legislativamente, la Cassa Edile di Ferrara corrisponderà un’integrazione fino al 100% della retribuzione netta per i giorni di carenza, calcolati dividendo l’orario di lavoro settimanale per 7, parzialmente indennizzati dall’INAIL.
Anzianità Professionale Edile
In ottemperanza a quanto stabilito dall’Accordo sul Fondo Fnape del 3/4/2019, sottoscritto da tutte le Parti Sociali Nazionali di riferimento alle stesse locali sottoscrittrici del presente CIPL, il contributo a carico dei datori di lavoro, per la copertura degli oneri derivanti dalla disciplina dell’anzianità professionale edile, a decorrere dall’1/4/2019, viene fissato nella misura del 3,84%, da calcolarsi su paga base di fatto, ex indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed elemento distinto della retribuzione, per tutte le ore di lavoro ordinarie effettivamente prestate e per le festività.
Clausole di salvaguardia
Vista la complessità ancora in essere delle trattative che a livello nazionale non hanno ancora portato alla definizione del CCNL per le imprese artigiane e piccole industrie di riferimento per CNA e CONFARTIGIANATO, fatte salve le nuove linee guida previste dai CCNL di settore, le Parti sottoscrittrici del presente CIPL sono impegnate ad incontrarsi non appena ci saranno sviluppi in qualsiasi direzione che determinino la necessità di integrare o modificare il presente testo.
Ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente contratto è riconosciuto un importo a titolo di Una tantum pari a euro 150,00 lordi, da erogare entro il 31 dicembre 2019 a tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato e assunti almeno dal 1 ° Gennaio 2018. Le somme erogate a titolo di Una tantum non sono utili ai fini del calcolo di alcun istituto contrattuale e di legge, ivi compreso il TFR.
Link all’articolo originale

