Approvate le regole tecniche della “lotteria corrispettivi”



Dal 1° gennaio 2020 parte la “lotteria corrispettivi”. In base alle regole tecniche approvate dall’Agenzia delle Entrate entro fine anno i registratori di cassa dovranno essere adeguati per consentire l’acquisizione del “codice lotteria”. Esclusi fino al 30 giugno 2020 farmacie e sanitari (Agenzia delle Entrate – Provvedimento n. 739122 del 2019).

L’Agenzia delle Entrate ha definito le regole tecniche affinché i registratori di cassa telematici e la procedura web, messa a disposizione gratuitamente dalla medesima Agenzia, siano in grado, a partire dal 1° gennaio 2020, di trasmettere i dati memorizzati delle singole operazioni commerciali necessari alla partecipazione alla cd. “lotteria corrispettivi.
Per partecipare alla lotteria il cliente deve manifestare la propria volontà al momento dell’acquisto, comunicando all’esercente un apposito “codice lotteria” personale, preventivamente rilasciato dall’Agenzia.
Entro il 31 dicembre 2019, quindi, tutti i registratori di cassa devono essere adeguati per consentire l’acquisizione del codice lotteria dal cliente.
Durante la giornata, e comunque al momento della chiusura giornaliera, i dati dei corrispettivi per i quali risulta associato il “codice/lotteria, sono elaborati in uno specifico file XML e trasmessi all’Agenzia delle Entrate attraverso il servizio “lotteria/corrispettivi”.
L’Agenzia delle Entrate, a sua volta, trasmette i dati delle operazioni acquisite all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che effettua la lotteria.
In attesa che siano individuate soluzioni tecniche che consentano il rispetto della disciplina in materia di privacy, fino al 30 giugno 2020 non devono essere trasmessi al sistema lotteria i dati dei corrispettivi da parte dei soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi pre-compilata (farmacie, medici, strutture sanitarie, ecc.). Al fine di escludere le operazioni dalla lotteria corrispettivi, e non incorrere in eventuali violazione al codice della privacy, non deve essere acquisito il codice lotteria dei clienti.


I dati oggetto di trasmissione ai fini della lotteria sono:
a) dati identificativi del Registratore Telematico,


b) denominazione del cedente/prestatore;
c) identificativo/progressivo completo del documento trasmesso;
e) identificativo del punto cassa (in caso di server RT);
f) data e ora del documento;
g) importo del corrispettivo, importo del corrispettivo pagato in contanti, importo del corrispettivo pagato con strumenti elettronici e importo del corrispettivo non pagato;
h) codice lotteria del cliente, oltre ai dati identificativi del RT.
In caso di reso o annullo, relativo ai documenti commerciali precedentemente trasmessi, deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate anche tale operazione, con le medesime modalità.






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