La legge di conversione del decreto tutela lavoro in GU




Definitivamente approvato dalla Camera in seconda lettura, senza modifiche, il disegno di legge di conversione del decreto legge n. 101/2019 recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali, approvato, con modifiche, in prima lettura dal Senato. La legge di conversione n. 128/2019 è stata conseguentemente pubblicata sulla G.U. del 2 novembre 2019, n. 257.

Rapporti di collaborazione – Riders
L’articolo 1 del provvedimento reca interventi in materia di rapporti di collaborazione, modificando il decreto legislativo n. 81/2015 e prevedendo, in particolare, l’estensione dell’ambito di applicazione della disciplina dei rapporti di lavoro subordinato, di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 81/2015, anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e che siano organizzati mediante piattaforme digitali. Rientrano in questa definizione dunque anche le ipotesi in cui l’organizzazione da parte del committente non riguardi tempi e luogo di lavoro.
Il citato articolo prevede inoltre l’ampliamento delle tutele in favore degli iscritti alla gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, attraverso la riduzione del requisito minimo di contribuzione da 3 mesi (previsti dalla normativa vigente) ad 1 mese nei 12 mesi precedenti la data di inizio dell’evento/ricovero ai fini dell’accesso a indennità giornaliera di malattia, indennità di degenza ospedaliera, congedo di maternità e congedo parentale e l’incremento (pari al doppio dell’importo previsto dalla normativa vigente) dell’indennità giornaliera di malattia e dell’indennità di degenza ospedaliera.
Prevista anche – come noto – una disciplina specifica a tutela dei cd. riders. Al fine di promuovere un’occupazione dignitosa ed accrescere i livelli di tutela per i prestatori occupati con rapporti di lavoro non subordinato, il decreto legge ha previsto livelli minimi di tutela dei lavoratori impiegati nelle attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di veicoli a due ruote o assimilabili, anche attraverso piattaforme digitali.
I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono definire criteri di determinazione del compenso complessivo che tengano conto delle modalità di svolgimento della prestazione e dell’organizzazione del committente. In assenza della stipula di contratti, i lavoratori non possono essere retribuiti in base alle consegne effettuate e ai medesimi lavoratori deve essere garantito un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti da contratti collettivi nazionali di settori affini o equivalenti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
I prestatori di lavoro in argomento sono soggetti alla copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
La disciplina sui compensi, sopra illustrata, si applica decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento. Quella relativa alla copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali si applica decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.


Comunicazioni obbligatorie
L’articolo 3-bis dispone che le comunicazioni obbligatorie relative alle assunzioni, trasformazioni e cessazioni dei rapporti di lavoro da parte dei datori di lavoro siano inoltrate per via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in luogo dell’ANPAL, come attualmente previsto.


LSU
In materia di LSU, il decreto legge ha disposto il rinvio, dal 31 ottobre al 31 dicembre 2019, del limite temporale per le possibili proroghe, da parte di enti territoriali e di enti pubblici, delle convenzioni  e dei contratti a tempo determinato, relativi ai lavoratori socialmente utili o impegnati in attività di pubblica utilità, nelle more del completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato. In Senato è stato ampliato l’ambito delle pubbliche amministrazioni che possono ricorrere alle suddette procedure di assunzione.


Crisi industriali
Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e garantire sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti, il provvedimento reca altresì disposizioni per fare fronte ad alcune importanti crisi industriali in corso nel Paese.
L’articolo 11 autorizza il Ministero del lavoro a concedere, sulla base di un accordo governativo tra l’impresa e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, nel limite di 10 milioni di euro per l’anno 2019 e di 6,9 milioni di euro per l’anno 2020, l’esonero dal versamento del contributo addizionale dovuto in caso di ricorso al trattamento di integrazione salariale alle imprese operanti nel settore della fabbricazione di elettrodomestici, che occupano più di quattromila lavoratori, hanno unità produttive nel territorio nazionale, di cui almeno una in un’area di crisi industriale complessa, e hanno stipulato un contratto di solidarietà finalizzato al mantenimento della produzione esistente con la stabilità dei livelli occupazionali tramite la riduzione concordata dell’orario di lavoro, avviata nel 2019, per almeno 15 mesi. Nel corso dell’esame al Senato è stata aggiunta l’attività del personale addetto agli impianti di trasporto a fune, destinati ad attività sportive in località sciistiche e montane, e alla gestione delle piste da sci nell’elenco delle attività stagionali per cui è previsto l’esonero dal versamento del contributo addizionale per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato.
L’articolo 11-bis, introdotto all’esame del Senato, concerne il finanziamento dei trattamenti di mobilità in deroga concessi, per un limite massimo di 12 mesi, ai lavoratori che abbiano cessato il trattamento di integrazione salariale in deroga nel periodo 1° dicembre 2017/31 dicembre 2018 e che non abbiano diritto alla fruizione della NASpI. In particolare, si sostituisce il riferimento all’impiego di eventuali risorse residue delle regioni o delle province autonome con la possibilità per le stesse di utilizzare le risorse già assegnate ai sensi dell’art. 44, c. 6-bis, del D.Lgs. 148/2015.
Soppresso invece l’articolo 14 che interveniva sulla disposizione che esclude la responsabilità penale e amministrativa del commissario straordinario, dell’affittuario o acquirente (e dei soggetti da questi delegati) dell’ILVA di Taranto in relazione alle condotte poste in essere in attuazione del Piano ambientale.
Introdotto infine l’articolo 14-bis che interviene in materia di cessazione della qualifica di rifiuto (cd. end of waste), in particolare ridefinendo una delle condizioni per la cessazione della suddetta qualifica, venendo così in rilievo la destinazione all’utilizzo, anziché il comune utilizzo previsto a legislazione vigente.





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