Con la Determinazione n. 193715 del 22 novembre 2019, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha stabilito le modalità e i termini per il versamento delle somme dovute ai fini della proroga per l’anno 2020 delle concessioni attive di raccolta delle scommesse sportive. Il versamento deve essere eseguito tramite modello F24-accise, in unica soluzione entro il 20 gennaio 2020, ovvero in due rate uguali entro il 31 dicembre 2019 ed il 30 giugno 2020.
Data l’impossibilità di concludere la nuova gara per le concessioni di raccolta delle scommesse, a seguito della sospensione da parte del Consiglio di Stato del parere obbligatorio da rendere sugli atti di gara, è stato prorogato al 31 dicembre 2020 il termine ultimo di validità delle concessioni in essere per raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati.
I titolari delle concessioni attive e dei punti di raccolta delle scommesse regolarizzati che intendono beneficiare della proroga per l’anno 2020 devono versare un contributo annuale pari a:
– 7.500 euro per diritto afferente ai punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati;
– 4.500 euro per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici.
L’importo complessivo, determinato sulla base delle previste somme annuali, deve essere versato tramite Modello F24-Accise, utilizzando il codice tributo “5466”:
– in un’unica soluzione entro il 31 gennaio 2020,
– ovvero in due rate di pari importo entro il 31 dicembre 2019 ed il 30 giugno 2020.
Qualora non si intenda beneficiare della proroga, al fine di non essere obbligato al versamento del contributo annuale, è necessario comunicare all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli gli estremi identificativi ai fini del distacco del collegamento con il totalizzatore nazionale, entro il 2 dicembre 2019.
In caso di omesso versamento dell’importo dovuto entro i termini indicati, o di omessa trasmissione della comunicazione per il distacco, le concessioni in essere e la titolarità della raccolta in rete fisica e dei punti di raccolta regolarizzati si considerano non prorogate, e l’Ufficio procede al recupero delle somme dovute e al distacco del collegamento con il totalizzatore nazionale.
Per effetto della proroga, entro il 31 gennaio 2020 devono essere presentate all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli le garanzie previste dalle concessioni in essere e dai disciplinari sottoscritti dai titolari dei punti di raccolta regolarizzati adeguate per la copertura degli obblighi convenzionali sino al 31 dicembre 2020 e con validità per un ulteriore anno successivo a tale scadenza, cioè il 31 dicembre 2021.
Link all’articolo originale

