Contributi erogati per danni a immobili causati da calamità naturali: nessuna rilevanza fiscale




Le erogazioni effettuate da enti privati di previdenza e assistenza in favore dei propri iscritti (in attività o in pensione), per danni a immobili adibiti a prima abitazione o studio professionale causati da calamità naturali, non sono riconducibili ad alcuna categoria di reddito in quanto concessi, occasionalmente, per finalità assistenziali, si esclude quindi la rilevanza fiscale delle stesse sia per i professionisti in pensione che per quelli in attività. (AGENZIA DELLE ENTRATE – risposta n. 468 del 2019).

Il trattamento fiscale delle erogazioni effettuate dagli enti o dalle casse in favore dei propri iscritti deve essere determinato autonomamente in base ai principi generali regolanti l’imposizione sui redditi e, conseguentemente, dette prestazioni saranno imponibili solamente se inquadrabili in una delle categorie di reddito previste nell’articolo 6 del Tuir (redditi fondiari, di capitale, di lavoro dipendente e autonomo, d’impresa, diversi ecc.).
Premesso ciò, relativamente alla rilevanza fiscale delle erogazioni effettuate da enti privati di previdenza e assistenza in favore dei propri iscritti (in attività o in pensione), per danni a immobili adibiti a prima abitazione o studio professionale causati da calamità naturali, ha precisato che tali contributi non sono riconducibili ad alcuna categoria di reddito in quanto concessi,occasionalmente, per finalità assistenziali in base all’iscrizione all’ente previdenziale di appartenenza. La natura assistenziale delle prestazioni erogate esclude quindi la rilevanza delle stesse sia per i professionisti in pensione che per quelli in attività.
Inoltre, se i contributi sono concessi per la ricostruzione dell’immobile strumentale, le spese sostenute dal professionista saranno deducibili dal reddito di lavoro autonomo, secondo le regole previste per tale categoria reddituale, al netto dei contributi percepiti.
Nell’istanza la Cassa di previdenza e assistenza ha chiesto di conoscere il regime fiscale applicabile ai contributi dalla stessa erogati in favore dei propri iscritti (in attività o in pensione) per i danni causati da calamità e/o catastrofi naturali agli immobili e/o ai beni strumentali, nella particolare ipotesi in cui l’immobile sia utilizzato promiscuamente per lo svolgimento dell’attività professionale e per finalità abitative. Ha chiesto, inoltre, di sapere se il regime fiscale dei suddetti contributi, ove utilizzati per la ricostruzione dei predetti immobili, sia compatibile con la disciplina delle detrazioni fiscali in materia di recupero edilizio, riqualificazione energetica e misure antisismiche.
Al riguardo l’Amministrazione finanziaria chiarisce che i contributi in esame si collocano nell’ambito delle “Prestazioni a sostegno della professione” e sono testualmente qualificati dal Regolamento per l’erogazione dell’Assistenza come contributi per “assistenza in caso di catastrofe o calamità naturali”.
Dette prestazioni consistono nella erogazione di una somma di denaro proporzionale ai danni provocati dall’evento calamitoso agli immobili e/o ai beni strumentali, incidenti sull’attività professionale.
Attesa la finalità assistenziale di tali prestazioni i contributi non sono rilevanti sotto il profilo fiscale. La natura assistenziale delle prestazioni erogate esclude la rilevanza delle stesse anche per i professionisti in pensione.
Si precisa, inoltre, che, qualora il contributo percepito sia utilizzato per la ricostruzione dell’immobile strumentale, le spese sostenute dal professionista saranno deducibili nella misura del 50 per cento dal reddito di lavoro autonomo, secondo le regole previste per tale categoria reddituale, al netto del contributo percepito e, quindi, nei limiti di quelle effettivamente rimaste a carico del professionista medesimo.
Con riferimento infine alla compatibilità del regime fiscale dei contributi in esame con la disciplina delle detrazioni fiscali in materia di recupero edilizio,riqualificazione energetica e misure antisismiche, si osserva quanto segue.
Relativamente alla detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, qualora il contributo medesimo sia utilizzato per i suddetti interventi sull’immobile ad uso promiscuo, la detrazione spettante – limitatamente alle spese effettivamente rimaste a carico dell’iscritto (quindi al netto del contributo) – è ridotta al 50 per cento.
Relativamente alla detrazione per interventi antisismici:
– qualora si tratti degli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, valgono le medesime precisazioni di cui al punto precedente;
– qualora si tratti degli interventi di di ristrutturazione edilizia, in mancanza di una diversa disposizione contenuta nella disciplina che regolamenta il contributo in questione, ove il contributo medesimo sia utilizzato per i suddetti interventi sull’immobile ad uso promiscuo, la detrazione spettante compete per intero, essendo prevista sia per gli immobili residenziali che per gli immobili in cui si svolge l’attività produttiva, e compete limitatamente alle spese effettivamente rimaste a carico dell’iscritto e, quindi, al netto del contributo percepito.
Relativamente alla detrazione per interventi di riqualificazione energetica, in mancanza di una diversa previsione contenuta nella disciplina che regolamenta il contributo in questione, ove il contributo medesimo sia utilizzato per i suddetti interventi sull’immobile ad uso promiscuo, la detrazione spettante compete per intero, essendo prevista sia per immobili residenziali che per gli immobili in cui si svolge l’attività produttiva, e compete limitatamente alle spese effettivamente rimaste a carico dell’iscritto e, quindi, al netto del contributo percepito.





Link all’articolo originale

Iscriviti alla nostra newsletter

Ricevi aggiornamenti utili per la tua attività

Condividi questo articolo

Ti potrebbe anche interessare...

Vuoi approfondire l'argomento ?

scrivici o telefonaci se vuoi maggiori informazioni

Red telephone on wooden table with notepad
Torna in alto