Si riporta un riepilogo degli ultimi comunicati dell’Ente Bilaterale ENBIFF per il settore “Sacristi”
Trattenute ai lavoratori per il finanziamento dell’ENBIFF
A decorrere dall’1/7/2019 il versamento delle quote, calcolato sempre su base mensile, può essere effettuato Trimestralmente entro il giorno 16 del mese successivo (es. agosto, settembre e ottobre entro il 16 novembre) sempre sul CCB UNICREDIT (Roma Pio XI) intestato ad ENBIFF al seguente IBAN IT 02 O 02008 05180 000105493774.
Trattenuta ENBIFF per il sacrista assunto temporaneamente
Quando il sacrista viene assunto temporaneamente per un periodo massimo di un mese, in sostituzione di un altro sacrista assente per ferie, trattandosi di rapporto di lavoro di così breve durata, non deve essere a sua volta iscritto all’ENBIFF.
Riposo settimanale
In riferimento al contratto part time, il riposo settimanale va calcolato riparametrato con l’orario di lavoro svolto.
Aspettativa non retribuita
Nonostante l’art. 11 del CCNL preveda che il lavoratore può richiedere ed ottenere, a discrezione del datore di lavoro, un periodo di aspettativa non retribuita, non superiore a tre mesi, solo per gravi motivi personali, l’Ente, conformemente a quanto previsto dalla Legge 53/2000 e D.M. 278/2000, ritiene che sia legittima la richiesta avanzata dal lavoratore anche per motivi familiari, riguardanti un membro della famiglia con grado di parentela entro il secondo grado.
Applicazione delle trattenute ai lavoratori per il finanziamento dell’ENBIFF
a. Si precisa che la quota versata all’ENBIFF dal dipendente si non può essere considerata deducibile in quanto la parrocchia non è titolare di reddito d’impresa.
b. Il contributo versato all’ENBIFF non è soggetto al contributo di solidarietà INPS del 10%.
Esonero una tantum
L’art. 4 bis del CCNL prevede che:
“Ai sacristi in forza dall’1/1/2018 in aggiunta alla retribuzione ordinaria prevista nel presente contratto viene riconosciuta una indennità lorda una tantum, senza alcun riflesso su alcun istituto retributivo e di legge, pari ad euro 1.300,00 da erogarsi in 3 quote di cui la prima pari ad euro 500,00 al marzo 2019, euro 400,00 al marzo 2020 ed euro 400,00 al marzo 2021.
Per comprovate ragioni economiche, i datori di lavoro potranno richiedere di essere esonerati dalla corresponsione della suddetta indennità una tantum rivolgendo richiesta all’Ente Bilaterale cui è demandata la individuazione dei relativi criteri di esonero….”
Ebbene quando ciò si verifica, la richiesta esonero una tantum, per essere valutata dal Consiglio Direttivo dell’ENBIFF, dovrà essere motivata dal datore di lavoro, e controfirmata per conoscenza dal dipendente e inviata all’ENBIFF corredata dai seguenti allegati (anche a mezzo posta elettronica):
a. copia Bilancio/Rendiconto dell’anno precedente approvato dalla Diocesi;
b. copia della lettera di assunzione;
c. copia della lettera del Vescovo a conferma della necessità della richiesta di esonero.
Tesseramento
Il tesseramento 2019 alla FACI e/o alla FIUDAC/s scade il 31/12/2019. La tessera 2020 va rinnovata entro il 30/4/2020, termine entro il quale è prorogata la validità della tessera 2019 e decorso il quale l’aliquota applicata ai fini del calcolo del versamento per l’intero anno sarà quella corrispondente al soggetto non tesserato.

