Con la Risposta a interpello n. 454 del 2019, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che ai fini della detrazione IVA la fattura per i pedaggi autostradali va richiesta al concessionario non più tardi del termine generale previsto per l’esercizio del diritto alla detrazione medesima, con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.
Gli enti concessionari di autostrade sono esonerati dall’obbligo di fatturazione relativamente ai pedaggi percepiti per i transiti autostradali, salvo richiesta del cliente, che può essere fatta al più tardi entro il termine previsto per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA, vale a dire con la dichiarazione relativa all’anno in cui è sorto il diritto stesso. Tali fatture devono essere emesse in formato elettronico, con una numerazione distinta, e l’importo non confluisce nella liquidazione IVA, poiché il corrispettivo già partecipa alla liquidazione periodica IVA all’atto dell’incasso dei corrispettivi. Le fatture, pertanto, non devono essere registrate nei registri IVA, ma per una corretta tenuta della contabilità è possibile annotarle in apposito registro sezionale. La data da indicare nella fattura elettronica può coincidere con la data di produzione e/o di emissione della stessa.
Link all’articolo originale

