
Il modulo di adesione al Fondo Altea del nucleo familiare per l’anno 2020 va consegnato in azienda entro il 30 novembre 2019
Il Fondo Altea riguarda i dipendenti con contratti Legno Industria, Legno PMI Confapi, Lapidei Industria e Cemento Federmaco. La trattenuta in busta paga della contribuzione dovuta (euro 8 mensili per coniuge e convivente e euro 6 per ciascun figlio) decorrerà a partire dalla retribuzione di gennaio 2020.
Il modulo di adesione del nucleo familiare, opportunamente compilato, non va inviato ad Altea ma consegnato in azienda entro e non oltre il 30 novembre 2019. La trattenuta in busta paga della contribuzione dovuta decorrerà a partire dalla retribuzione di gennaio 2020.
Solo per il primo anno:
– le prestazioni nelle strutture convenzionate con Unisalute potranno essere effettuate dal 1° aprile 2020
– i rimborsi (ticket, indennità di ricovero, ecc.) potranno essere richiesti per prestazioni eseguite dal 1° gennaio 2020, inviando la relativa documentazione a Unisalute o al Fondo dopo il 1°aprile 2020.
Da quest’anno gli iscritti possono scegliere se inserire o meno in copertura i figli minori di anni 6.
La contribuzione di €8/mese per coniuge o convivente è di €6/mese per ciascun figlio sarà a carico dell’iscritto e sarà trattenuta mensilmente dalla retribuzione. L’iscrizione per i nuclei familiari già inseriti per il 2018 e il 2019 si rinnova automaticamente per il 2020 (non è necessario consegnare nuovamente il modulo in azienda) salvo revoca.
Le aziende sono invitate a raccogliere i moduli di adesione e ad inviarli per mail a familiari@fondoaltea.it entro e non oltre il 10 Dicembre 2019. Sarà gradito un sistematico e progressivo invio per facilitare l’inserimento dei nominativi a sistema. Fondo Altea fornirà riscontro del complesso delle adesioni ricevute entro il 20 gennaio 2020 per la relativa contabilizzazione della trattenuta in busta paga.
L’inserimento deve riguardare tutti i componenti del nucleo familiare (coniuge/convivente e figli). Possono essere esclusi solo i familiari già in possesso di altra copertura assicurativa e i minori di anni 6 al 1° gennaio 2020.
Per legge la contribuzione al Fondo per i propri familiari non concorre alla formazione del reddito imponibile e non è quindi soggetta a tassazione.
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