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La “somma non imponibile” e la “ulteriore detrazione” saranno erogate a partire dalla mensilità di ottobre 2026 (INPS, messaggio 14 ottobre 2026, n. 2829).
Con il messaggio in commento, l’INPS ricorda che, a seguito della Legge di bilancio 2025, sono state previste alcune misure in favore dei percettori di redditi di lavoro dipendente, tra le quali: una “somma non imponibile” (cosiddetto Bonus aggiuntivo) per i redditi di importo complessivamente non superiori a 20.000 euro annui e un’“ulteriore detrazione” dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, in presenza di redditi complessivi annui superiori a 20.000 euro, la quale decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 40.000 euro annui.
Tali benefici fiscali sono riconosciuti anche per le prestazioni di accompagnamento alla pensione e di anticipo pensionistico e saranno erogati a partire dalla mensilità di ottobre 2026.
Invece, tali disposizioni prevedono espressamente l’esclusione per coloro che percepiscono “le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati”.
In seguito ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate (circolare n. 4/E del 2025), anche le pensioni integrative e complementari sono escluse dall’applicazione dei benefici fiscali.
La “somma non imponibile” e l’“ulteriore detrazione”, pertanto, si applicano sulle prestazioni che hanno natura sostitutiva di reddito di lavoro dipendente, quali le prestazioni di accompagnamento alla pensione (ad esempio, l’APE Sociale, l’isopensione, gli assegni straordinari per lavoratori dei settori bancario e assicurativo, le indennità derivanti da contratti di espansione, ecc.), purché queste, oltre a essere prestazioni non pensionistiche, siano assoggettate a tassazione ordinaria.

