Imponibili ai fini Irap i contributi erogati dalle Regioni alle imprese di trasporto pubblico locale




Sono da includere nella base imponibile Irap, i contributi erogati dalle Regioni alle imprese esercenti il trasporto pubblico locale, anche se non assoggettati alla imposte sui redditi (Corte di cassazione – ordinanza n. 29192/2019).

A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione che si espressa sull’imponibilità ai fini Irap dei contributi regionali percepiti dalle aziende di trasporti urbani.


A tal riguardo, i giudici della Corte hanno chiarito che, ai fini Irap, devono essere inclusi nel calcolo della base imponibile tutti i contributi erogati a norma di legge, ivi compresi quelli versati alle imprese esercenti il trasporto pubblico locale al fine di ripianare i disavanzi di esercizio, sebbene non assoggettati alle imposte sui redditi


Sono invece da escludere dal calcolo della base imponibile Irap, i contributi per i quali l’esclusione dalla base imponibile sia prevista dalle relative leggi istitutive ovvero da altre disposizioni di carattere speciale o rispetto ai quali la legge istitutiva preveda espressamente la specifica correlazione a determinati componenti negativi non ammessi in deduzione ai fini IRAP.





Link all’articolo originale

Iscriviti alla nostra newsletter

Ricevi aggiornamenti utili per la tua attività

Condividi questo articolo

Ti potrebbe anche interessare...

Vuoi approfondire l'argomento ?

scrivici o telefonaci se vuoi maggiori informazioni

Red telephone on wooden table with notepad
Torna in alto