I messaggi vocali in una chat social di un gruppo chiuso, insuscettibili di diffusione all’esterno, sono equiparabili a corrispondenza privata e non possono configurare atti idonei a comunicare o diffondere all’esterno affermazioni offensive, discriminatorie o minatorie, indirizzate a superiori o colleghi, con conseguente insussistenza di fatto connotato dal carattere di illiceità (Tribunale di Firenze, sentenza 16 ottobre 2019)
Un Lavoratore ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale territoriale, in funzione di giudice del lavoro, l’ex Datore di lavoro, impugnando il licenziamento disciplinare intimatogli e chiedendo:
– l’illegittimità del licenziamento per insussistenza del fatto materiale contestato;
– la reintegra nel posto di lavoro e nelle mansioni, o mansioni equivalenti;
– il pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione, sino ad un massimo di dodici mensilità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali da ogni singola scadenza all’effettivo pagamento;
– il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione.
Dal canto suo, la Società aveva contestato la domanda, perché infondata in fatto e in diritto.
Nello specifico, il licenziamento de quo era stato intimato all’esito di un procedimento disciplinare, con il quale la Società aveva contestato al dipendente di aver registrato, su una chat di un famoso social, denominata “Amici di lavoro”, alcuni messaggi vocali, riferiti al superiore gerarchico e ad altri colleghi, con contenuti offensivi, denigratori, minatori e razzisti. Il Lavoratore non contesta di essere l’autore dei messaggi vocali, ma ne deduce l’irrilevanza disciplinare in quanto essi erano stati registrati in una chat privata, le cui comunicazioni erano comprese nell’ambito di tutela della libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, diritti inviolabili secondo l’articolo 15 della Costituzione, salvo la loro limitazione per atto motivato dell’autorità giudiziaria, con le garanzie stabilite dalla legge. La Società, invece, sostiene di aver legittimamente intimato il licenziamento, essendo, tra l’altro, tenuta a tutelare l’integrità fisica e morale dei dipendenti (art. 2087 c.c.), oggetto delle espressioni offensive e minacciose del ricorrente.
Orbene, la recente giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione, sentenza n. 10280/2018 e sentenza n. 21965/2018) ha preso in esame la fattispecie di messaggi di contenuto offensivo o diffamatorio diffusi dal dipendente tramite strumenti informatici, distinguendo, sostanzialmente, tra:
– messaggi diffusi tramite strumenti potenzialmente idonei a raggiungere un numero indeterminato di persone (nella specie, la bacheca di un famoso social);
– messaggi inviati tramite strumenti ad accesso limitato (nella specie, una chat privata), con esclusione della possibilità che le comunicazioni ivi inserite siano conoscibili da soggetto diversi dai partecipanti.
Nel primo caso, sono state considerate di natura diffamatoria, e perciò configuranti giusta causa di licenziamento (art. 2119 c.c.), le affermazioni dispregiative formulate dal lavoratore nei confronti dell’azienda datrice di lavoro, per la potenziale capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone, posto che il rapporto interpersonale, proprio per il mezzo utilizzato, assume un profilo allargato ad un gruppo indeterminato di aderenti al fine di una costante socializzazione. Nella seconda ipotesi, invece, va esclusa la sussistenza di giusta causa, rilevando che l’invio di messaggi riservati ai soli ai partecipanti a una chat è logicamente incompatibile con i requisiti propri della condotta diffamatoria, anche intesa in senso lato, che presuppone l’astratta possibilità di divulgazione nell’ambiente sociale.
Ne consegue che i messaggi vocali, pur recanti affermazioni diffamatorie e discriminatorie, non sono sussumibili nella fattispecie di frasi ingiuriose, discriminatorie e minacciose indirizzate a superiori o colleghi, stante l’impossibilità di diffusione delle frasi in questione al di fuori della limitata cerchia dei partecipanti alla chat di gruppo.
Anche il richiamo ai principi del codice etico aziendale, peraltro coincidenti con i generali principi di civiltà destinati a regolare i rapporti tra i soggetti, con specifico riferimento al divieto di condotte discriminatorie e molestie, in base ai quali il datore di lavoro è tenuto ad attivarsi, non è rilevante. Tale evenienza, infatti, presuppone la pubblica diffusività della condotta dell’agente, in difetto della quale anche affermazioni offensive o discriminatorie sono inidonee a determinare un’effettiva lesione dei pur rilevanti interessi oggetto di tutela. Ed ancora, non è ravvisabile la dedotta violazione dell’obbligo di fedeltà, anch’essa da ricondursi a condotte esteriormente oggettivabili, e da escludersi in affermazioni per loro natura destinate a restare riservate.
In definitiva, deve dichiararsi l’insussistenza del fatto addebitato e, secondo il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione, sentenza n. 12102/2018), l’applicabilità dell’invocata tutela reintegratoria (art. 3, co. 2, D.Lgs. n. 23/2015).
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