Non è deducibile l’assegno divorzile una tantum



In tema di oneri deducibili ai fini IRPEF, la Corte di Cassazione ha affermato che la tassatività della norma agevolativa non consente di ritenere deducibile l’assegno corrisposto una tantum, a titolo di liquidazione e capitalizzazione dell’assegno di mantenimento al coniuge, a seguito di un accordo raggiunto tra i coniugi nell’ambito della causa di separazione giudiziale (Sentenza 12 novembre 2019, n. 29178)

Secondo la disciplina IRPEF, dal reddito complessivo è possibile dedurre, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, alcuni oneri sostenuti dal contribuente specificamente individuati, tra cui “gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria”.
Nel caso sottoposto all’esame della Corte di Cassazione, il contribuente avvalendosi di tale disposizione ha dedotto dal proprio reddito complessivo l’assegno pagato “una tantum” alla moglie in ottemperanza ad un atto di transazione raggiunto tra i coniugi nell’ambito della causa di separazione giudiziale.
In proposito, mentre i giudici tributari hanno ritenuto illegittimo il recupero a tassazione disposto dall’Agenzia delle Entrate, la Corte Suprema ha affermato che la norma agevolativa limita la deducibilità ai fini IRPEF solo all’assegno periodico – e non anche a quello corrisposto in unica soluzione – al coniuge, in conseguenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risulta da provvedimento dell’autorità giudiziaria.
Proprio perché si tratta di una norma agevolativa, la stessa non è suscettibile di applicazione estensiva e, pertanto, l’assegno divorzile corrisposto in unica soluzione deve ritenersi non deducibile dal reddito complessivo ai fini IRPEF.
I giudici della Suprema Corte hanno altresì precisato che il differente trattamento fiscale tra l’assegno periodico e l’attribuzione una tantum rientra nella discrezionalità del Legislatore, al quale spetta individuare la deducibilità o meno di oneri e spese dal reddito imponibile del contribuente in considerazione del necessario collegamento con la produzione del reddito, con il gettito generale dei tributi e con l’esigenza di adottare le opportune misure atte ad evitare le evasioni di imposta.
Orbene l’assegno periodico e l’attribuzione “una tantum” (pure se rateizzata) costituiscono forme di adempimento dell’obbligo a carico del divorziato differenti per natura giuridica, struttura e finalità. Difatti, pur avendo entrambe la funzione di regolare i rapporti patrimoniali derivanti dallo scioglimento o dalla cessazione del vincolo matrimoniale, l’importo da corrispondere in forma periodica viene stabilito in base alla situazione esistente al momento della pronuncia, con la conseguente possibilità di una loro revisione, in aumento o in diminuzione; mentre al contrario quanto versato una tantum – che non corrisponde necessariamente alla capitalizzazione dell’assegno periodico – viene concordato liberamente dai coniugi nel suo ammontare e definisce una volta per tutte i loro rapporti per mezzo di una attribuzione patrimoniale, producendo l’effetto di rendere non più rivedibili le condizioni pattuite, le quali restano così fissate definitivamente. In altri termini, ammettere la deducibilità dell’assegno una tantum finirebbe col rendere deducibile dal reddito un trasferimento squisitamente patrimoniale, cui non potrebbe essere riconosciuta la natura di “reddito” in capo al percettore.





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