L’Inps fornisce istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione dei riposi giornalieri di cui all’articolo 40 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151, nel caso di padre lavoratore dipendente e madre lavoratrice autonoma. Il padre lavoratore dipendente può fruire dei riposi in questione dalla nascita o dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni o affidamenti nazionali o internazionali del minore, a prescindere dalla fruizione dell’indennità di maternità della madre lavoratrice autonoma (Circolare n. 140/2019).
La Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con la sentenza n. 22177/2018 ha affermato il principio secondo cui l’utilizzo da parte del padre lavoratore dipendente dei riposi giornalieri di cui all’articolo 40 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151, non è alternativo alla fruizione dell’indennità di maternità della madre lavoratrice autonoma. Secondo la sentenza, potendo entrambi i genitori lavorare subito dopo l’evento della maternità, risulta maggiormente funzionale affidare agli stessi genitori la facoltà di organizzarsi nel godimento dei medesimi benefici al fine di una gestione familiare e lavorativa meglio rispondente alle esigenze di tutela della normativa, salvo i soli limiti temporali previsti.
Ciò premesso, l’Inps fornisce alcune precisazioni:
– nel caso in cui la madre sia lavoratrice autonoma, il padre lavoratore dipendente può fruire dei riposi di cui all’in questione dalla nascita o dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni o affidamenti nazionali o internazionali del minore, a prescindere dalla fruizione dell’indennità di maternità della madre lavoratrice autonoma. Sono, pertanto, da intendersi superate le indicazioni fornite al punto 2), 4° capoverso, della circolare n. 8 del 17 gennaio 2003;
– restano valide, invece, le indicazioni fornite nella citata circolare in materia di incompatibilità.
Le indicazioni sopra fornite si applicano alle domande pervenute e non ancora definite e, a richiesta dell’interessato, anche agli eventi pregressi per i quali non siano trascorsi i termini di prescrizione ovvero per i quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. Con successivo messaggio saranno fornite indicazioni di dettaglio relative agli applicativi informatici.

