Pannelli fotovoltaici: Iva al 10% anche se non istallati ma rivenduti




Le operazioni di importazioni di pannelli fotovoltaici possono fruire dell’Iva agevolata nella misura del 10% anche se non destinati alla diretta installazione ma alla cessione a soggetti terzi installatori (Corte di Cassazione – sentenza n. 30138/2019).

A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione che si espressa sul disconoscimento dell’applicazione dell’aliquota agevolata da parte dell’Amministrazione finanziaria che erroneamente riteneva applicabile solo ad operazioni seguite alla diretta installazione dei pannelli solari e non alla cessione a soggetti installatori o ad altri venditori degli stessi.
In particolare, relativamente al caso di specie, l’Erario contestava l’applicazione dell’Iva agevolata alle sole operazioni di acquisito e rivendita, venendo quindi a mancare il collegamento diretto tra i pannelli fotovoltaici e le opere di installazione.
Pertanto, nel caso in cui l’importazione sia, come nel caso in questione, perfezionata da un soggetto che non installa direttamente i beni, costruendo opere, impianti o edifici che li contemplano, ma da un soggetto che rivende tali pannelli ad altri che operano in tal senso, l’agevolazione, secondo questa prospettazione, non spetta.
La Corte di Cassazione non ha però condiviso tale interpretazione, sostenendo invece che dalla disposizione agevolativa non si evince l’intento del legislatore di richiedere, ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta, la sussistenza anche di una precisa veste soggettiva in capo al beneficiario. Pertanto, ove la limitazione non sia prevista, l’agevolazione spetta unicamente in forza delle qualità oggettive del bene.





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