Per non decadere dal regime forfetario, il professionista che decide di costituire insieme ad altro socio una società tra professionisti, non deve esercitare un controllo diretto o indiretto della società e l’attività della stessa non deve essere riconducibile all’attività professionale svolta (Agenzia Entrate – risposta n. 501/2019).
Il regime forfetario prevede una serie di agevolazioni in favore dei contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni in possesso di specifici requisiti, ma non trova più applicazione qualora detti soggetti controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte.
Affinché operi tale causa ostativa è necessaria la compresenza:
– del controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata;
– dell’esercizio da parte della stessa di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
In assenza di una delle predette condizioni, la causa ostativa non opera e il contribuente può applicare o permanere nel regime forfetario.
Qualora poi l’attività di lavoro autonomo, dovesse essere un’attività effettivamente riconducibile, ai fini fiscali, ad un rapporto di lavoro da cui ritrarre reddito di lavoro dipendente o assimilato a quello di lavoro dipendente, circostanza su cui rimane fermo il potere di controllo dell’amministrazione finanziaria, i compensi percepiti, in ogni caso, non potranno beneficiare della tassazione riservata al predetto regime forfetario.
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