Siglato, tra la CONFARTIGIANATO Lombardia, la CNA Lombardia, la CLAAI Lombardia, la CASARTIGIANI Lombardia e la CGIL Lombardia, la CISL Lombardia, la UIL Lombardia, l’accordo interconfederale Regionale per la formazione 4.0.
Le aziende dove sono presenti RSU/RSA stipuleranno il loro accordo secondo quanto previsto nei rispettivi CCNL.
L’accordo è applicabile alle imprese che abbiano conferito espresso mandato alle organizzazioni datoriali firmatarie del presente Accordo e/o che applichino e rispettino integralmente i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni firmatarie del presente Accordo.
Le imprese aderenti al sistema di rappresentanza delle Parti sociali datoriali indicate in epigrafe, nelle quali non è costituita una Rappresentanza Sindacale Aziendale, in caso di stipula di accordi aziendali con CGIL, CISL, UIL, relativi all’attuazione delle normative di cui in premessa, si avvalgono dell’assistenza delle predette associazioni aventi competenza sindacale cui aderiscono o alle quali conferiscono espresso mandato.
I contenuti delle attività di formazione per le quali si intende beneficiare del credito di imposta saranno espressamente disciplinati nei piani formativi sottoposti alla condivisione delle Parti Sociali o nell’ambito dell’Ente Bilaterale regionale o con il rappresentante sindacale di bacino (RSB) oppure secondo le altre modalità individuate a livello territoriale.
Vengono costituite, preferibilmente presso gli Enti Bilaterali territoriali, apposite Commissioni Territoriali/Osservatori, con il compito di monitoraggio delle attuazioni della presente intesa, alle quali le aziende che utilizzano le disposizioni del presente Accordo dovranno inviare una comunicazione contenente il proprio piano formativo, anche avvalendosi dello schema allegato.
Per beneficiare del credito d’imposta, le attività formative dovranno:
– Essere svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0;
– Valorizzare e rafforzare le competenze dei neoassunti, sviluppare le competenze dei dipendenti assunti, facilitare l’acquisizione di nuove competenze e agevolare i processi di riqualificazione resi necessari alla luce delle trasformazioni in atto;
– Riguardare gli ambiti di cui all’allegato A della legge 27/12/2017, n. 205;
– Essere programmate nel rispetto dei contenuti del presente Accordo e delle indicazioni di legge.
I percorsi formativi possono essere rivolti alla totalità dei dipendenti, a una singola categoria o a una parte di essi, inclusi part time, assunti a termine, in prova e gli apprendisti.
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