Lavoratori iscritti alla Gestione Separata e ricorsi amministrativi in materia di Anf




A seguito delle richieste di chiarimenti pervenute in merito ai ricorsi amministrativi in materia di Assegno per il Nucleo Familiare per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata, l’Inps riepiloga le competenze degli uffici e le principali casistiche di contenzioso in merito.


I ricorsi amministrativi di competenza del Comitato Amministratore del Fondo per la gestione speciale dei lavoratori autonomi che opera, per la gestione dei lavoratori iscritti alla Gestione Separata, a livello centrale, sono gestiti in base alla seguente articolazione secondo il modello organizzativo già adottato dall’Istituto:
– la Direzione provinciale è responsabiledelle attività di ricezione dei ricorsi, del controllo formale e della raccolta completa ed esaustiva di tutti gli elementi necessari all’espletamento dell’attività istruttoria; della redazione della Scheda Istruttoria che trasmette, unitamente al ricorso, alla struttura regionale.
– la Direzione regionale è responsabile dell’esame e della prima valutazione di merito degli elementi di istruttoria raccolti ed evidenziati a livello provinciale; dell’approfondimento degli stessi e della predisposizione della motivata Relazione istruttoria e della Proposta di deliberazione che, previa validazione del Direttore regionale, inoltra alla competente Direzione centrale.
– le Direzioni centrali competenti per materia sono responsabili dell’omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale degli indirizzi relativi alla Gestione Separata nelle materie oggetto dei ricorsi amministrativi; della verifica e conferma della Relazione istruttoria e della Proposta di deliberazione predisposte dalla Sede regionale; della valutazione finale e dell’inoltro del fascicolo elettronico completo all’Area dirigenziale degli Organi Collegiali, previa validazione del Direttore centrale.
– l’Area dirigenziale degli Organi Collegiali è responsabile della verifica della completezza dei fascicoli elettronici dei ricorsi amministrativi e della loro trasmissione al Comitato Amministratore del Fondo per la gestione speciale dei lavoratori autonomi; dell’inserimento dei ricorsi nell’Ordine del giorno delle sedute dei Comitati; dell’inserimento in procedura DicaWEB delle deliberazioni assunte dai Comitati per la successiva esecuzione.


Il contenzioso che viene instaurato da parte dei lavoratori iscritti alla gestione separata è riassumibile nelle tipologie di seguito descritte:
– contestuale iscrizione ad altre forme obbligatorie di previdenza gestite dall’Istituto o essere titolari di pensione per il periodo di interesse. La verifica deve essere effettuata accedendo agli archivi dell’Istituto sia come posizione di soggetto contribuente che come posizione di assicurato/pensionato. L’eventuale iscrizione ad altra gestione per periodi coincidenti non può determinare il riconoscimento della prestazione;
– assenza di copertura contributiva per il periodo richiesto. Dall’applicazione dell’art. 2, comma 29, della L. n. 335/1995, i contributi, versati per l’anno in cui il lavoratore ha percepito gli emolumenti (criterio di cassa e non di competenza), sono accreditati a decorrere dal mese di gennaio dello stesso anno di percezione degli emolumenti. Una diversa decorrenza dell’accredito è operata solo in caso di prima iscrizione del lavoratore alla gestione separata.
Nei confronti dei soggetti iscritti alla Gestione Separata non opera il c.d. principio dell’automaticità delle prestazioni previdenziali sancito per i “prestatori di lavoro”, di cui all’art. 2116 c.c., in forza del quale le suddette prestazioni sono comunque garantite anche nel caso di mancato o irregolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti;
– versamenti effettuati con aliquote diverse in relazione agli obblighi contributivi. Poiché la tutela relativa agli assegni per il nucleo familiare è prevista solo se l’aliquota applicata in fase di versamento contributivo risulta comprensiva dello 0,72% aggiuntivo, è necessario verificare che i versamenti effettuati per l’anno di interesse siano comprensivi della stessa;
– assenza requisito reddituale del nucleo familiare. Il reddito familiare da considerare è quello conseguito dal nucleo familiare nell’anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno per il quale si richiede la prestazione familiare ed ha valore per la corresponsione dell’assegno fino al 30 giugno dell’anno successivo;
– mancanza del diritto in relazione al nucleo familiare. In tutti i casi in cui la prestazione familiare viene richiesta includendo nel nucleo determinati familiari (fratelli, sorelle, figli di genitori separati o divorziati, figli di genitori naturali non coniugati, familiari residenti all’estero, etc.), o nei casi di possibile duplicazione di pagamento (separazione, figli di genitori non coniugati, etc.) o, ancora, in presenza di familiari inabili nel nucleo, occorre verificare l’esistenza del diritto attraverso l’accertamento, senza che venga presentata richiesta di Autorizzazione ANF da parte del lavoratore in quanto trattasi di pagamento diretto (Messaggio n. 4230/2019)





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