Accordo di rinnovo per i Dirigenti Confapi



23/12/2019 Sottoscritto il giorno 17/12/2019, tra CONFAPI e FEDERMANAGER, il rinnovo del vigente CCNL 16/11/2016 per i dirigenti e per i quadri superiori delle piccole e medie aziende produttrici di beni e servizi

Il presente verbale di accordo decorre dall’1/1/2020 e scadrà il 31/12/2023.


Minimo contrattuale
Per i Dirigenti il minimo contrattuale mensile base è fissato, con decorrenza dall’1/1/2021 in euro 5.312,25; in euro 5.466,10 a decorrere dall’1/1/2023.
Per i Quadri superiori con decorrenza dall’1/1/2020 il minimo contrattuale mensile base, dovuto per 13 mensilità sarà pari a € 3.615.


Ferie
Fermo restando il principio dell’irrinunciabilità delle ferie retribuite per un periodo non inferiore a quattro settimane, il restante periodo di ferie, eccedente le quattro settimane, fatta salva ogni diversa intesa, è regolato come segue.
Qualora eccezionalmente il periodo eccedente non risulti comunque fruito, in tutto o in parte, entro i ventiquattro mesi successivi al termine dell’anno di maturazione, per scelta del dirigente, la fruizione di tale periodo non potrà più essere richiesta, sempre che vi sia stato espresso invito del datore di lavoro a fruire di tale periodo, con contestuale informativa che, se non fruito, il periodo di ferie non potrà essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute.
In assenza del suddetto invito del datore di lavoro, verrà corrisposta, per il periodo non goduto, un’indennità pari alla retribuzione spettante da liquidarsi entro il primo mese successivo alla scadenza dei ventiquattro mesi.


Formazione
L’importo per il finanziamento alla Fondazione IDI è incrementato di € 50,00 che per l’anno 2020 si intenderà a carico esclusivo delle aziende. Con decorrenza dal 2021 l’importo complessivamente dovuto pari a € 350,00 sarà ripartito al 50% fra dirigente e azienda. Resta inteso che per il 2020 i 300 euro di cui sopra saranno suddivisi tra le parti.
Malattia
– Il periodo di conservazione del posto per il dirigente non in prova per il periodo di 12 mesi, si intende riferito anche alle assenze complessivamente verificatesi nei tre anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso. (c.d. periodo di comporto esterno).
– Il periodo di aspettativa è elevato a mesi 12, sempre su domanda del dirigente, nel caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che, comunque, comportino l’impiego di terapie salvavita.
– Nel corso di tale periodo, per i dirigenti iscritti al Fasi, i contributi ad esso dovuti sono a carico della gestione separata che eroga le tutele per la non autosufficienza che provvede, altresì, a garantire le coperture assicurative previste dall’art. 12 del contratto.


Maternità e paternità
Per i periodi corrispondenti ai congedi di maternità e paternità previsti dalle vigenti disposizioni legislative, l’azienda anticipa la prestazione economica dovuta dall’Istituto previdenziale e provvede all’integrazione della stessa in modo da corrispondere l’intera retribuzione mensile netta.
Per i congedi, i riposi, i permessi disciplinati dai capi V, VI e VII del D.Lgs. 26/3/2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’art. 15 della legge 8/3/2000, n. 53), l’azienda anticipa le relative prestazioni economiche dovute dall’Istituto previdenziale.


Pari opportunità
La raccolta delle migliori “best practice” attuate dalle imprese con riguardo alla gestione delle pari opportunità e, in particolare, sull’equità retributiva tra dirigente uomo e donna, e affidata all’osservatorio contrattuale presso IDI che ne farà oggetto di iniziative specifiche, volte a diffondere la cultura della parità di genere in ambito manageriale. A tal fine le parti si impegnano a sottoscrivere apposito Protocollo nazionale che verrà recepito a livello territoriale al fine di promuovere iniziative volte a valorizzare il reciproco impegno nei confronti dello sviluppo della parità di genere.


Trasferimento del dirigente
Salvo diverso accordo tra le parti interessate, il trasferimento individuale non può essere disposto nei confronti del dirigente che abbia compiuto il 55° anno. Per i dirigenti con figli minori di età il trasferimento individuale non può essere disposto nei confronti di chi abbia compiuto il 50° anno.
Preavviso
I termini di preavviso sono stabiliti come segue:
a) mesi 6 di preavviso se il dirigente ha un’anzianità di servizio fino 4 anni compiuti;
b) mesi 8 di preavviso se il dirigente ha un’anzianità di servizio oltre i 4 anni e fino a 8 anni compiuti;
c) mesi 10 di preavviso se il dirigente ha un’anzianità di servizio oltre i 8 anni e fino a 12 anni compiuti;
d) mesi 12 oltre i 12 anni di anzianità di servizio.





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