Ai fini del riconoscimento dell’aliquota IVA agevolata per l’acquisto di un veicolo adattato per la locomozione di soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, può ritenersi valida la certificazione che attesti il possesso dei requisiti al momento dell’acquisto, emessa in data successiva per motivi “burocratici” (Agenzia delle Entrate – Risposta a interpello n. 533 del 2019)
In tema di benefici fiscali in favore di persone disabili, è prevista l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 4 per cento per le cessioni di autoveicoli, nuovi o usati, adattati per la locomozione di soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico.
Il beneficio è riconosciuto, altresì, ai soggetti con disabilità psichica di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento e gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da puri amputazioni, a prescindere dall’adattamento del veicolo.
Per l’applicazione dell’IVA con aliquota ridotta, le certificazioni mediche attestanti la disabilità e quella relativa all’accompagnamento rilasciata dall’INPS devono essere esibite al venditore all’atto dell’acquisto del veicolo. In mancanza, il venditore è tenuto ad emettere fattura applicando l’aliquota ordinaria (22%).
Tuttavia, se alla data dell’acquisto di fatto sussistono i presupposti per poter fruire dell’aliquota ridotta ma, nonostante la presentazione della domanda all’INPS sia avvenuta prima dell’acquisto, le certificazioni sono emesse successivamente, è possibile far valere tali certificazioni con effetto retroattivo, richiedendo al venditore il riconoscimento dell’aliquota agevolata e il rimborso della differenza IVA.
In proposito, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i tempi ordinariamente richiesti per la conclusione del procedimento amministrativo, quando esulano dalla sfera di iniziativa e controllo dell’interessato, di norma non possono pregiudicare la fruizione dell’agevolazione.
In tal caso, il venditore, – che correttamente all’atto dell’acquisto del veicolo ha applicato l’aliquota IVA ordinaria del 22% – può emettere una nota di variazione in diminuzione, nel termine di un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile, e riconoscere la differenza all’acquirente.
A tal fine, il cliente ha l’onere di fare presente al venditore – in modo che se ne tenga eventualmente conto nel regolamento del rapporto fra le parti – che ha avviato il procedimento ma non dispone ancora della documentazione necessaria per beneficiare dell’agevolazione per circostanze che esulano dalla propria sfera di iniziativa e controllo.
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