CCNL AUTOSTRADE: rinnovato con riserva





17 dic 2019 Siglato il 16/12/2019, tra la Federreti e la FILT-CGIL, la FIT-CISL, la UILTRASPORTI, la SLA CISAL, la FEDERAZIONE UGL VIABILITÀ’ E LOGISTICA, l’accordo di rinnovo del CCNL per il personale dipendente da Società e consorzi concessionarie di Autostrade e trafori, con scadenza il 30/6/2022.


Le OO.SS. FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI-UIL, SLA-CISAL e UGL Viabilità e Logistica sottoscrivono la presente intesa con riserva e la stessa sarà sciolta a seguito della consultazione dei lavoratori entro il 31/1/2020.


Aumento minimi tabellari













































Liv

Incrementi dall’1/1/2020

Incrementi dall’1/8/2020

Incrementi dall’1/1/2021

Incrementi dall’1/1/2022

A 55,57 47,64 55,57 55,57
A1 49,66 42,57 49,66 49,66
B 43,75 37,50 43,75 43,75
B1 39,97 34,26 39,97 39,97
C 35,00 30,00 35,00 35,00
C1 31,93 27,36 31,93 31,93
D 23,65 20,27 23.65 23,65


 













































 

Minimi dall’1/1/2020

Minimi dall’1/8/2020

Minimi dall’1/1/2021

Minimi dall’1/1/2022

A 2.541,65 2.589,29 2.644,86 2.700,43
A1 2.271,27 2.313,84 2.363,50 2.413,16
B 2.000,85 2.038,35 2.082,10 2.125,85
B1 1.827,85 1.862,11 1.902,08 1.942,05
C 1.600,70 1.630,70 1.665,70 1.700,70
C1 1.460,11 1.487,47 1.519,40 1.551,33
D 1.081,54 1.101,81 1.125,46 1.149,11


Una tantum


Ai lavoratori a tempo indeterminato in forza alla data di stipulazione del presente accordo verrà corrisposto a integrale copertura dell’anno 2019 un importo forfettario lordo pro-capite nelle misure e modalità di seguito riportate:
























Liv.

Importo

A € 793,92
A1 € 709,46
B € 625,00
B1 € 570,95
C € 500,00
C1 €456,08
D € 337,84


Tali importi, che saranno corrisposti unitamente alla retribuzione del mese di gennaio 2020, verranno proporzionalmente determinati in funzione dei mesi di effettivo servizio prestati nell’anno 2019. La frazione di mese superiore a 15 giorni viene computata come mese intero.
Per il personale a tempo parziale tali importi verranno erogati nella misura del 60%. Tale misura è elevata al 70% quando la durata mensile, o rapportata al mese in caso di prestazione su base annua, risulti superiore ad 80 ore.
Gli importi forfettari di cui sopra non saranno considerati utili ai fini dei vari istituti contrattuali e di legge, né ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto.
Le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza, puerperio e congedo matrimoniale, intervenute nell’anno 2019, che hanno dato luogo al pagamento di indennità a carico dell’istituto competente e/o di integrazione a carico delle aziende, saranno considerate utili ai fini della maturazione degli importi di cui sopra.


Importo differenziato della retribuzione (I.D.R. 2021)


Con la retribuzione del mese di dicembre 2021 viene istituito un importo differenziato della retribuzione (I.D.R. 2021) del valore di cui alla tabella allegata.
Detto importo viene erogato esclusivamente per 14 mensilità e non ha riflessi su alcun istituto contrattuale e di legge, ivi compreso il T.F.R..

































Liv

Incremento


A 23,82
A1 21,28
B 18,75
B1 17,13
C 15,00
C1 13,68
D 10,14


Indennità


Indennità turni spezzati: Al lavoratore che presta servizio in turni continui ed avvicendati ovvero al lavoratore assunto a tempo parziale applicato ad attività lavorative in turni ovvero, con prestazioni alternate diurne-notturne, al quale, per esigenze di servizio, venga richiesto di effettuare il proprio turno giornaliero in due soluzioni (turno spezzato), viene corrisposta una indennità pari a:
– 18% della retribuzione giornaliera per i lavoratori che prestano servizio in turni continui ed avvicendati;
– 18% della quota oraria per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestata per i lavoratori assunti a tempo parziale applicati ad attività lavorative in turni nonché per i lavoratori di cui all’art. 9, commi 13 e seguenti;
Qualora l’intervallo tra le due soluzioni risulti pari a 4 ore, la misura dell’indennità viene elevata al 25%.
Per l’espletamento dei lavori complementari, al personale sotto indicato viene corrisposta un’indennità da calcolarsi sulla retribuzione giornaliera e sull’indennità di contingenza in vigore al 31/3/1980, pari a € 98,71 per tutti i lavoratori, nelle seguenti misure:
– al personale di esazione delle stazioni con impianti da 6 porte e oltre, il 17,5%;
– al personale di esazione delle stazioni con impianti fino a 5 porte ed agli operatori di centro radio-informativo il 14,5%;
– agli esattori della Società Tangenziale di Napoli il 16%;
– agli esattori delle Società Traforo del Monte Bianco e Traforo del Frejus il 14,5%.
La predetta indennità viene corrisposta per ogni giorno di effettiva presenza in servizio, intendendosi per tale anche le ferie, le festività godute, le assenze per infortunio sul lavoro ed i ricoveri ospedalieri di durata superiore a 5 giorni.


Lavoro notturno e notturno festivo


A decorrere dall’1/1/2020, il lavoro notturno e notturno festivo viene compensato con le maggiorazioni rispettivamente del 40% e dell’80% della retribuzione, da corrispondersi per ogni ora di lavoro ordianario effettivamente prestato.


Lavoro a termine


Le assunzioni con contratto a termine sono regolate dalle vigenti disposizioni di legge e dalle norme del presente contratto.
Un ulteriore contratto a termine che ecceda il limite complessivo di cui al precedente capoverso può essere stipulato fra gli stessi soggetti, presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio, per una sola volta e per una durata non superiore a 12 mesi.
Con riferimento al numero di dipendenti a tempo indeterminato in forza al 31 dicembre dell’anno precedente, nelle aziende fino a 200 dipendenti la quota di assunzioni con contratto a termine non potrà superare mediamente nell’anno il 10%, e nelle aziende oltre 200 dipendenti detta quota non potrà superare mediamente nell’anno il 5%.
Nelle suddette percentuali non rientrano le sostituzioni di personale nonché i contratti a tempo determinato stipulati per le attività stagionali.
I contratti stipulati in relazione ad attività stagionali sono quelli di cui al presente comma, all’interno dei periodi temporali ivi indicati.
I contratti a tempo determinato per attività stagionali, ai sensi di legge, possono essere stipulati per il personale addetto alle attività di esazione, all’interno del periodo aprile/settembre e nel periodo 7 dicembre/7 gennaio.
I predetti contratti possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all’art. 21, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 81/2015.
Il lavoratore assunto a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali.
Le prestazioni di lavoro supplementare o straordinario possono essere svolte dai lavoratori con contratto a termine assunti a tempo parziale. Resta inteso che le ore di lavoro supplementare non potranno eccedere il limite massimo complessivo determinato moltiplicando 34 ore per il numero di mesi di durata del contratto.
Il limite massimo di lavoro straordinario per i lavoratori con contratto a termine viene determinato moltiplicando 24 ore per il numero dei mesi di durata del contratto.


Lavoro a tempo parziale


In caso di passaggio da tempo parziale a tempo pieno ai soli fini della maturazione degli aumenti per anzianità di cui all’art. 26 del presente CCNL, i periodi di servizio prestati a tempo parziale vengono computati nella misura del 60%. Tale misura è elevata al 70% quando la durata mensile, o rapportata a mese, della prestazione di cui al precedente punto 3 risulti superiore a 80 ore. La frazione di mese viene computata come mese intero.


Somministrazione di lavoro


La percentuale massima dei lavoratori che possono essere utilizzati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato non potrà superare, per ciascun trimestre, la media dell’8% dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell’impresa stessa, con arrotondamento all’unità superiore dell’eventuale frazione pari o superiore allo 0,5%.


Previdenza complementare


A decorrere dal mese di giugno 2021, la quota a carico del datore di lavoro è aumentata dello 0,5%.
A decorrere dal mese di giugno 2022, la quota a carico del datore di lavoro è aumentata di un ulteriore 0,5%.





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