Inadempimento contrattuale e prova del danno da demansionamento




L’esistenza del danno non patrimoniale può essere desunta dal semplice fatto noto e accertato del demansionamento, ove quest’ultimo sia consistito nel lasciare nella totale inattività il dipendente divenuto inidoneo alle mansioni, senza coinvolgerlo in programmi di formazione e riqualificazione professionale, senza adibirlo a mansioni anche inferiori, senza metterlo in qualche modo in condizione di poter esercitare il proprio diritto-dovere di lavoratore. In ipotesi di totale inattività, specie ove protratta per un lungo periodo, il danno sofferto dal lavoratore costituisce conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità (Corte di Cassazione, ordinanza 13 dicembre 2019, n. 32982).


Una Corte d’appello territoriale aveva condannato un datore di lavoro a risarcire un ex dipendente per un danno non patrimoniale da demansionamento, liquidato in misura pari al 10% per ogni anno dell’ultima retribuzione globale di fatto. La Corte territoriale aveva ritenuto provato il demansionamento sul rilievo che, dopo la dichiarazione di inidoneità a svolgere le mansioni di macchinista, non avesse mai svolto mansioni impiegatizie, proprie del suo livello di inquadramento, come ammesso dalla stessa società datoriale. Non era stata accettata, invece, la domanda di risarcimento da mobbing, mancando “deduzioni ed elementi idonei a supportare la sussistenza della voce di danno”.
Ricorre così in Cassazione il lavoratore, lamentando, principalmente, che la Corte di merito non aveva fornito idonea e sufficiente motivazione sulla insussistenza dei danni da mobbing, considerata l’intenzionalità, la consapevolezza, la reiterazione e la sistematicità delle condotte finalizzate all’isolamento e all’emarginazione del lavoratore.
Secondo il ricorso incidentale presentato dalla società, invece, la sentenza d’appello aveva erroneamente desunto il danno da demansionamento, senza la precisa individuazione dei fatti idonei e rilevanti a tal fine e aveva omesso di motivare su come i fattori individuati avessero potuto generare un danno professionale nel caso specifico.
Per la Suprema Corte il ricorso principale è inammissibile, visto che la censura investe nella sostanza la mancata ammissione di mezzi di prova, peraltro neanche trascritti nel ricorso, e non l’omesso esame di un fatto storico (art. 360, n. 5, c.p.c.).
Il ricorso incidentale, invece, è infondato nel merito. Secondo l’orientamento di legittimità, infatti, data la peculiarità del rapporto di lavoro cui ineriscono specifici obblighi datoriali (artt. 2087 e 2103, c.c.), viene qualificato come inadempimento contrattuale la violazione degli obblighi di tutela della professionalità, della salute e della personalità morale dei lavoratori (Corte di Cassazione, S.U., sentenza n. 26972/2008), ma da tale adempimento non deriva automaticamente l’esistenza del danno, non potendosi quest’ultimo ravvisare immancabilmente a causa della potenzialità lesiva dell’alto illegittimo. precisato (Corte di Cassazione, ordinanza n. 25743/2018). Esiste una netta distinzione, quindi, tra “inadempimento” e “danno risarcibile” secondo gli ordinari principi civilistici (artt. 1218 e 1223 c.c.), ovvero tra il momento della violazione degli obblighi (artt. 2087 e 2103 c.c.) e quello della produzione del pregiudizio, nei differenti aspetti che lo stesso può assumere. Ciò, in ragione del fatto che dall’inadempimento datoriale possono derivare, astrattamente, una pluralità di conseguenze lesive per il lavoratore (danno professionale in senso patrimoniale, danno biologico, danno all’immagine o alla vita di relazione, sintetizzati nella locuzione danno non patrimoniale), che possono anche coesistere l’una con l’altra, con conseguente necessità di specifica allegazione e prova da parte di chi assume di essere stato danneggiato.
Peraltro, la prova del danno da demansionamento e dequalificazione professionale può essere data dal lavoratore anche attraverso l’allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti (art. 2729 c.c.), potendo a tal fine essere valutati la qualità e quantità dell’attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione.
Ed ancora, l’onere del lavoratore di specifica allegazione dei fatti che il giudice può valutare al fine di ritenere integrata la prova presuntiva, nella specie del danno non patrimoniale, è ulteriormente alleggerito laddove, a causa dell’inadempimento datoriale, il dipendente sia stato lasciato in condizione di totale inattività, senza attribuzione di mansioni e assegnazione di compiti; specie ove tale condizione di inattività si sia protratta per molto tempo.
In definitiva, dunque, risponde ai canoni di legittimità della prova presuntiva, desumere l’esistenza del danno non patrimoniale dal fatto noto e accertato del demansionamento ove quest’ultimo sia consistito nel lasciare nella totale inattività il dipendente divenuto inidoneo alle mansioni, senza coinvolgerlo in programmi di formazione e riqualificazione professionale, senza adibirlo a mansioni anche inferiori, senza metterlo in qualche modo in condizione di poter esercitare il proprio diritto-dovere di lavoratore; difatti, il danno sofferto dal lavoratore costituisce, in ipotesi di totale inattività, specie ove protratta per un lungo periodo, conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità.





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