Siglato il 19/12/2019, tra ANICTA e FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL e UIILTEC-UIL, l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL del settore coibenti e termoacustiche, con decorrenza dall1/1/2020 e scadrà il 30/6/2022.
Con la suddetta ipotesi si è convenuto di rivedere l’attuale strutturazione del CCNL Chimico-Coibenti mantenendolo all’interno del perimetro del CCNL Industria Chimica, rapportandolo ai contenuti normativi nei seguenti punti:
– “Relazioni Industriali” Si è convenuto sulla necessità di approfondire nell’Osservatorio Nazionale del settore e a livello territoriale/aziendale l’individuazione delle azioni relative alle attività peculiari del comparto;
– “Contrattazione II livello” Linee Guida su intese anche temporanee per rispondere alla complessità del settore in questa particolare fase riconoscendosi nelle linee di indirizzo del CCNL Industria chimica;
– “Minimi contrattuali” Riconosciuti 70 euro per il livello “E” in tre tranche: 30 euro al 1° gennaio 2020, 20 euro al 1° gennaio 2021, 20 euro al 1° gennaio 2022. In aggiunta una tantum a copertura della vacanza contrattuale di 180 euro che verrà erogata in due tranche. La prima di 90 euro al 1° febbraio 2020 e la seconda al 1° settembre 2020.
A decorrere dall’1/1/2020 il Premio di Produzione viene eliminato e di conseguenza anche l’Appendice 19 – Premio di Produzione” Anicta che stabilisce i relativi importi.
Tale voce retributiva resta fissata definitivamente negli importi individualmente maturati alla data del 31/12/2019 ed a partire dall’1/1/2020 sarà riconosciuta come superminimo individuale non assorbibile, da sommare alla voce superminimo riveniente dagli ex scatti di anzianità solo agli operai assunti a tempo indeterminato.
Il Premio di Produzione verrà riconosciuto ai lavoratori assunti a tempo determinato alla data del 31/12/2019 e sino alla scadenza del contratto di lavoro in corso.
Le imprese comunicheranno per iscritto ai lavoratori assunti a tempo indeterminato l’importo del Premio di Produzione congelato ed inserito a far data dall’1/1/2020 nella voce superminimo individuale non assorbibile.
Tale voce retributiva non sarà, pertanto, più riconosciuta a tutti i lavoratori nuovi assunti sia a tempo indeterminato che a tempo determinato a partire dall’1/1/2020.
– “Welfare” In coerenza con quanto stabilito nell’ultimo rinnovo del CCNL Chimico, con l’obiettivo di consolidare il Fondo Faschim, le Parti firmatarie concordano quanto segue:
– a carico dell’Impresa: un aumento dello 0,05% pari ad € 1,50 destinato ad incrementare il contributo mensile per i lavoratori iscritti;
– a carico del lavoratore iscritto: un incremento di € 1,00 del contributo mensile Faschim.
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