Credito d’imposta R&S: incluse le spese di trasferta se collegate alla ricerca




Sono inclusi nel computo del credito d’imposta in ricerca e sviluppo, i rimborsi spese per le trasferte del collaboratore estero se è provato il collegamento tra i viaggi-lavoro e l’attività di ricerca e sviluppo prevista dal contratto di lavoro con il professionista (Agenzia Entrate – risposta 13 dicembre 2019, n. 520).

I costi sostenuti per l’attività di ricerca svolta da professionisti in totale autonomia di mezzi e di organizzazione possono rientrare nella categoria di costi ammessi per contratti di ricerca “extra-muros” nella misura congrua e pertinente, purché i risultati di tale ricerca siano acquisiti nell’ambito di un’operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione.
I suddetti contratti, ai fini dell’ammissibilità nei relativi costi, devono contenere l’impegno a svolgere, direttamente o indirettamente attività di ricerca e sviluppo e prevedere che l’effettivo beneficiario degli eventuali risultati di tale attività sia l’impresa committente.


Ai fini dell’inclusione delle spese di rimborso delle trasferte nel computo del bonus R&S è necessario che venga dimostrata la strumentalità dei “viaggi di lavoro” allo svolgimento dell’attività di ricerca e sviluppo oggetto del contratto, da considerare, solo in tale ipotesi, rilevanti ai fini della determinazione del credito di imposta in argomento.





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