Siglato il 16/12/2019, tra la Radiotelevisione italiana assistita da Unindustria e la SLC-CGIL, la FISTEL-CISL, la UILCOM-UIL, la FNC-UGL, la LIBERSIND-CONFSAL, l’accordo sul premio di risultato a favore dei dipendenti Rai, relativo agli esercizi 2019, 2020 e 2021.
Le OO.SS. SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL, FNC-UGL, LIBERSIND-CONFSAL comunicano che, in considerazione della vacanza dell’Organismo denominato Coordinamento Nazionale delle Rsu Rai, dovuta alla recente tornata elettorale per il rinnovo delle RSU/RLS del Gruppo Rai, l’accordo sul premio di risultato viene firmato dalle Segreterie Nazionali. Tale accordo dovrà essere successivamente votato dal Coordinamento Nazionale delle RSU per avere piena efficacia.
La disciplina per l’erogazione del Premio di Risultato relativo agli esercizi 2019, 2020 e 2021 viene definita nei termini di seguito indicati:
Il valore teorico complessivo del Premio di Risultato è pari a 1.579,27 € lordi riferiti al livello 4.
L’Azienda procederà all’erogazione del Premio di Risultato solo ed esclusivamente a condizione che venga raggiunto nel bilancio del Gruppo Rai un valore positivo, inclusi i costi dei premi di risultato previsti dai CCNL applicati in Azienda, della specifica voce Risultato dell’esercizio del prospetto di Conto economico consolidato.
Qualora il Risultato dell’esercizio risulti in utile ma non sia sufficiente a consentire l’erogazione integrale dei Premi di Risultato previsti dai Contratti Collettivi di Lavoro applicati in Azienda, l’ammontare del premio relativo a tutte le categorie di personale sarà definito con una ripartizione proporzionale ai rispettivi costi di erogazione come consuntivati in base alle rispettive previsioni contrattuali.
La misura individuale del premio sarà determinata valutando le assenze intervenute nell’anno solare secondo il seguente schema:
– assenze nel mese di 2 giorni: riduzione del 25% di un dodicesimo del premio annuo.
– assenze nel mese di 3 giorni: riduzione del 50% di un dodicesimo del premio annuo.
– assenze nel mese superiori ai 3 giorni riduzione di un dodicesimo del premio annuo.
La misura individuale del premio sarà comunque corrisposta senza riduzione ai lavoratori che nel corso dell’anno solare avranno effettuato assenze complessive in numero non superiore a 16 giorni annui.
Non rientrano nel computo delle assenze i giorni di ferie, i giorni di permesso retribuito, le giornate di permesso in sostituzione delle ex festività soppresse previste dal comma 7 dell’art. 17, i giorni festivi, il periodo di assenza obbligatoria per maternità, i riposi orari per allattamento, i permessi connessi alla normativa relativa ai portatori di handicap, le giornate di assenza per donazione sangue e donazione midollo osseo, le giornate di assenza per infortunio sul lavoro, le giornate di assenza per terapie collegate ad uno stato di invalidità almeno pari al 51% (ON), i periodi di licenza per lutto e per licenza matrimoniale, le giornate di permesso sindacale e le giornate di permesso previste dalle disposizioni di legge per lo svolgimento di attività di volontariato per la protezione civile, i permessi retribuiti e riposi compensativi previsti dalle disposizioni di legge per l’adempimento di funzioni presso i seggi elettorali.
Il premio di risultato verrà erogato con le competenze del mese di ottobre al personale a tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre dell’anno finanziario cui si riferisce il premio stesso. Per il personale a tempo determinato che sia stato utilizzato nel corso dell’esercizio di riferimento, con le competenze del mese di ottobre o, comunque, con la prima busta paga utile, verrà erogata una somma massima di euro; 1.579,27 (millecinquecentosettantanove/27) € lordi riferiti al livello 4; la misura individuale per i singoli lavoratori verrà determinata riproporzionando tale somma massima per i mesi di impegno con contratto a termine effettuati nell’anno solare e valutando le assenze intervenute nello stesso anno sulla base dei criteri previsti per il personale a tempo indeterminato.
I lavoratori che rientrino nel campo di applicazione del trattamento fiscale agevolato, potranno richiedere la conversione delle somme corrispondenti al Premio di Risultato – nella misura del 50% o del 100% dell’importo – in beni e servizi inclusi nel “Piano di welfare”, avvalendosi del regime fiscale e contributivo definito dalle vigenti disposizioni di legge.
Ai citati lavoratori che opteranno per la conversione dell’importo in servizi welfare, sarà riconosciuta una maggiorazione del valore di welfare secondo le modalità di seguito indicate:
– 12% in caso di conversione del 100% dell’importo del premio;
– 8% in caso di conversione del 50% dell’importo del premio.
In relazione all’introduzione della nuova disciplina sul premio di risultato sopra definita, le Parti confermano che:
a) Quale intervento strutturale, nel mese di aprile, l’Azienda metterà a disposizione dei dipendenti, in servizio al 1 ° gennaio di ciascun anno (sia T.I che T.D.), un valore a titolo di welfare pari ad Euro 250,00 (duecentocinquanta/00), utilizzabile sulla piattaforma informatica che verrà attivata in applicazione delle previsioni contrattuali in materia di welfare, al fine di ad accrescere il benessere personale e professionale dei lavoratori e, in questo modo, contribuire alla crescita e al miglioramento della competitività, produttività ed efficienza aziendale. In via eccezionale, soltanto per l’anno 2020, tale valore verrà riconosciuto ai lavoratori nel mese di settembre in relazione alla prevista attivazione della “Piattaforma welfare”.
b) anche per gli anni 2019, 2020 e 2021, il “premio di produzione” annuo verrà erogato con le competenze del mese di aprile (si precisa che il periodo annuo preso in considerazione è dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente, che l’importo è computato per dodicesimi in rapporto ai mesi di servizio effettivamente prestati in tale periodo e che le modalità applicative sono quelle definite nel Verbale di Incontro del 16/4/2019).
Le Parti convengono che, limitatamente al periodo di vigenza del presente accordo, per gli anni 2020 e 2021, verrà riconosciuto un valore a titolo di welfare di euro 50,00 (cinquanta/00) in aggiunta al valore strutturale di euro 250,00.
Link all’articolo originale

