Nel testo della Manovra di bilancio 2020 trovano spazio anche previsioni riguardanti la tassazione della anticipazione NASpI, nuove ipotesi di esclusioni dal contributo addizionale, nonché le proroghe dell’APE sociale e dell’opzione donna
In tema di NASpI, la liquidazione anticipata, in un’unica soluzione, dell’indennità (art. 8, co. 1, D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22), laddove destinata alla sottoscrizione del capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, si considera non imponibile ai fini Irpef. A tal fine, è comunque richiesta l’emanazione di un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, per stabilire criteri e modalità di attuazione dell’esclusione, anche al fine di definire le opportune comunicazioni da rendere e le attestazioni all’Istituto erogatore circa l’effettiva destinazione al capitale sociale della cooperativa interessata dell’intero importo anticipato.
Quanto al contributo addizionale a carico del datore di lavoro, nella misura dell’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato (art. 2, commi 28 e 29, L. n. 92/2012) vengono previste nuove ipotesi di esonero:
– a partire dal 1° gennaio 2020, per i lavoratori assunti a termine per lo svolgimento, nel territorio della provincia di Bolzano, delle attività stagionali definite dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative entro il 31 dicembre 2019;
– per i rapporti per l’esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi, nonché quelli instaurati per la fornitura di lavoro portuale temporaneo (art. 17, L. 28 gennaio 1994, n. 84) (art. 29, co. 2, lett. b), D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81).
Nuova proroga, al 31 dicembre 2020, del periodo di sperimentazione dell’APE sociale, per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata, che, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni e fermo restando la sussistenza di specifiche condizioni, maturano il diritto a un’indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell’età anagrafica prevista per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia (art. 1, co. 179, L. 11 dicembre 2016, n. 232).
Ulteriore proroga anche per la c.d. opzione donna, che consentirà l’accesso al trattamento pensionistico anticipato, secondo le regole di calcolo del sistema contributivo (D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 180), per le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2019, maturino un’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un’età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome, non rilevando il meccanismo di adeguamento agli incrementi della speranza di vita (art. 16, D.L. n. 4/2019, conv. in L. n. 26/2019).
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