Con circolare n. 23 dicembre 2019, n. 158, l’Inps fornisce le indicazioni per una corretta applicabilità del regime contributivo delle indennità di trasferta e di trasfertismo, anche allo scopo di assicurare la definizione del contenzioso sull’argomento pendente in sede amministrativa e giudiziaria
Come noto, il lavoratore subordinato può essere chiamato a svolgere la sua attività in un luogo diverso dalla sede di lavoro, venendosi a configurare le due distinte fattispecie della trasferta “occasionale” e della trasferta “strutturale o per contratto” prevista per i lavoratori c.d. trasfertisti. L’esatta configurazione dell’una o dell’altra ipotesi rileva in relazione alla diversa disciplina contributiva e fiscale applicabile (art. 51, commi 5 e 6, D.P.R. n. 917/1986).
In particolare, nel caso di trasferta “occasionale” è prevista una esenzione fiscale e contributiva per le indennità forfetarie erogate, entro determinati limiti giornalieri, diversi a seconda che la prestazione sia svolta in Italia (euro 46,48) o all’estero (euro 77,47), ma pur sempre al di fuori del territorio comunale, che subiscono riduzioni proporzionali agli eventuali rimborsi delle spese per vitto e/o alloggio (un terzo e due terzi). Per le trasferte effettuate nel territorio comunale, è prevista una totale imponibilità sia delle indennità che dei rimborsi, tranne per quelli delle spese di trasporto documentate dal vettore. Per le indennità erogate ai “trasfertisti” è stabilita una imponibilità al 50% a prescindere dal loro ammontare.
Circa gli elementi necessari per l’esistenza del trasfertismo, il Legislatore, con norma di interpretazione autentica (art. 7-quinquies, D.L. n. 193/2016, conv. in L. n. 225/2016), ha disposto che i lavoratori rientranti nella relativa disciplina (art. 51, co. 6, D.P.R. n. 917/1986) sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni:
– mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
– svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
– corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un’indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.
Ai lavoratori ai quali, a seguito della mancata contestuale esistenza delle predette condizioni, non sia applicabile la disposizione normativa, è riconosciuto il diritto a beneficiare del trattamento previsto per le indennità di trasferta (art. 51, co. 5, D.P.R. n. 917/1986).
Tale disposizioni legislative, tuttavia, confermano le indicazioni amministrative già diramate dall’Istituto con messaggio n. 27271/2008 (in linea con i criteri stabiliti dal Ministero delle finanze con la circolare n. 326/E/1997), dove peraltro si specificava che per sede di lavoro doveva intendersi il luogo di svolgimento dell’attività lavorativa e non quello di assunzione.
Infine, va tenuto in considerazione il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 27093/2017), per cui, in materia di trattamento contributivo dell’indennità di trasferta, l’eventuale continuatività della corresponsione del relativo compenso, non ne modifica l’assoggettabilità al regime contributivo (e fiscale) meno gravoso.
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