Utilizzo dei dati delle spese sanitarie per il mod. 730 precompilato




Pronte le modalità tecniche di utilizzo ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi pre-compilata dei dati delle spese sanitarie comunicate a decorrere dall’anno d’imposta 2019. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 23 dicembre 2019, n. 1432437).

Per l’utilizzo dei dati delle spese sanitarie comunicate, a decorrere dall’anno d’imposta 2019 ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi pre-compilata, si applicano le medesime disposizioni già previste dall’Agenzia delle entrate con provvedimento n. 115304/2019.
Le tipologie di spesa sono le seguenti:
a) ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale;
b) farmaci: spese relative all’acquisto di farmaci, anche omeopatici;
c) dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE;
d) servizi sanitari erogati dalle farmacie e parafarmacie;
e) farmaci per uso veterinario;
f) prestazioni sanitarie (escluse quelle di chirurgia estetica e di medicina estetica): assistenza specialistica ambulatoriale; visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; prestazione chirurgica; certificazione medica; ricoveri ospedalieri ricollegabili ad interventi chirurgici o a degenza, al netto del comfort;
g) prestazioni sanitarie erogate dagli esercizi commerciali che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci, dagli iscritti agli albi professionali degli psicologi, dagli iscritti agli albi professionali degli infermieri, dagli iscritti agli albi professionali delle ostetriche/i, dagli iscritti agli albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica, dagli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute, dagli iscritti agli albi professionali dei veterinari;
h) prestazioni sanitarie erogate da parte delle strutture militari;
i) prestazioni sanitarie erogate dagli esercenti professioni sanitarie;
j) spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi e assistenza integrativa (acquisto o affitto di protesi – che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE – e assistenza integrativa); cure termali; prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica (ambulatoriale o ospedaliera);
k) altre spese sanitarie.
L’opposizione viene manifestata con le seguenti modalità:
a) nel caso di scontrino parlante, non comunicando al soggetto che emette lo scontrino il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria;
b) negli altri casi chiedendo verbalmente al medico o alla struttura sanitaria l’annotazione dell’opposizione sul documento fiscale.
L’informazione di tale opposizione deve essere conservata anche dal medico/struttura sanitaria.
La richiesta verbale al medico o alla struttura sanitaria dell’annotazione sul documento fiscale dell’opposizione all’utilizzo dei dati delle spese sanitarie, si applica con riferimento alle spese sanitarie, relative alle prestazioni erogate da parte degli esercenti professioni sanitarie, sostenute a partire dal 21 febbraio 2020.





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