Immobile ad uso promiscuo: indeducibile la rendita con altro immobile ad uso professionale




Non è ammessa la deduzione al 50% della rendita catastale dell’immobile ad uso promiscuo, se il contribuente dispone, nello stesso Comune, di altro immobile utilizzato per fini professionali (Corte di Cassazione – ordinanza n. 31621/2019).

A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione, che si espressa sull’applicabilità della deduzione al 50% della rendita catastale dell’immobile ad uso promiscuo, nel caso in cui il contribuente disponga nel medesimo Comune di due immobili: uno ad uso promiscuo e l’altro utilizzato esclusivamente per fini professionali anche se per una parte dato in locazione.


Al riguardo la disposizione di legge stabilisce che per gli immobili utilizzati promiscuamente, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o professione, è deducibile una somma pari al 50% della rendita ovvero, in caso di immobili acquisiti mediante locazione, anche finanziaria, un importo pari al 50% del relativo canone.


Pertanto, la deduzione pari al 50% della rendita o del canone di locazione dell’immobile ad uso promiscuo non è applicabile qualora il contribuente disponga anche di altro immobile adibito esclusivamente ad uso professionale e non a quello abitativo, a nulla rilevando, relativamente al caso di specie, che alcuni locali siano dati in locazione ad altri professionisti.






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