Regolamento guardie giurate a bordo di navi mercantili italiane in acque internazionali a rischio




Il DM 7 novembre 2019, n. 139 disciplina l’impiego delle guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana che transitano in acque internazionali a rischio pirateria, le modalità per l’acquisto, l’imbarco, lo sbarco, il porto, il trasporto e l’utilizzo delle armi e del relativo munizionamento, nonché i rapporti tra le guardie giurate e il comandante della nave con riguardo alle modalità operative di svolgimento dei servizi a bordo.


I servizi di protezione del naviglio mercantile sono svolti dalle guardie giurate in relazione a quanto previsto dall’articolo 5, commi 4 e 5, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere in possesso dei requisiti addestrativi previsti dall’articolo 6 del decreto del Ministro dell’interno 15 settembre 2009, n. 154, accertati dalla Commissione, previo superamento dell’esame di cui al comma 5;
b) essere in possesso di porto d’arma lunga per difesa personale, ai sensi dell’articolo 42 T.U.L.P.S.
Nei servizi di protezione del naviglio mercantile, le guarde giurate possono utilizzare: le armi comuni da sparo, nonché le armi, anche a funzionamento automatico, in dotazione delle navi, detenute dall’armatore previo rilascio di apposita autorizzazione; le armi comuni da sparo detenute dal titolare dell’istituto di vigilanza privata previo rilascio di apposita autorizzazione.
Le armi, comprese quelle a funzionamento automatico, non possono essere di calibro superiore a 308 Win. (7,62 x 51 mm).
Le modalità di svolgimento dei servizi di protezione del naviglio mercantile sono stabilite dal regolamento di servizio redatto secondo quanto previsto dall’allegato D del decreto del Ministro dell’interno 1° dicembre 2010, n. 269, approvato dal Questore della provincia ove ha sede l’istituto di vigilanza privata, ovvero, per le guardie giurate dipendenti dagli armatori, dal Questore della provincia in cui ha sede la società di armamento.
L’armatore può richiedere il rilascio della licenza per l’acquisto, il trasporto, la detenzione e la cessione in comodato alle guardie giurate dipendenti delle armi comuni da sparo, ai sensi dell’articolo 31 T.U.L.P.S., e delle armi in dotazione delle navi, a funzionamento automatico, ai sensi dell’articolo 28 T.U.L.P.S., rispettivamente al Questore o al Prefetto della provincia in cui ha sede la società di armamento.
Il titolare dell’istituto di vigilanza privata può richiedere il rilascio della licenza per l’acquisto, il trasporto, la detenzione e la cessione in comodato alle guardie giurate dipendenti delle armi comuni da sparo, ai sensi dell’articolo 31 T.U.L.P.S., al Questore della provincia in cui ha sede l’istituto di vigilanza privata.
L’armatore o il titolare dell’istituto di vigilanza privata presentano la relativa istanza all’Autorità di pubblica sicurezza competente ai utilizzando apposito modello.
Ottenute le autorizzazioni, l’armatore o il titolare dell’istituto di vigilanza privata comunicano, utilizzando il modello predisposto, per via telematica a mezzo di posta elettronica certificata inviata almeno quarantotto ore prima dell’imbarco, all’autorità competente ed al Questore: l’inizio del servizio; l’itinerario della nave in cui sono imbarcate le guardie giurate, con l’indicazione dei porti di imbarco e sbarco; la dichiarazione di conformità della nave, resa conformemente al modello di dichiarazione previsto.
Le armi e le munizioni autorizzate sono custodite a bordo della nave, nei locali di cui all’articolo 4 del decreto dirigenziale 23 marzo 2015, n. 307, del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, in appositi contenitori metallici corazzati, collocati in spazi protetti, distinti per le armi e per le munizioni, chiusi con serratura di sicurezza tipo cassaforte, le cui chiavi sono nella disponibilità esclusiva del Comandante della nave. Le armi sono custodite scariche.
L’uso delle armi a bordo delle navi da parte delle guardie giurate è consentito nei casi previsti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia ed è in ogni caso disposto dal Comandante della nave, nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 8, 186, 187, 295, 297 e 302 del codice della navigazione, che impartisce le necessarie ed opportune disposizioni al responsabile delle guardie giurate a bordo.
A decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 dicembre 2012, n. 266 è abrogato.





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