È “6913” il codice tributo da utilizzare nel mod. f24 per il credito d’imposta a favore degli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 18 dicembre 2019, n. 107/E)
Per gli anni 2019 e 2020 agli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici è riconosciuto un credito d’imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, Cosap e TARI, con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di giornali, riviste e periodici al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con il relativo decreto attuativo (Legge di bilancio 2019).
Il suddetto credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante modello F24.
Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari da parte del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Contestualmente, , il citato Dipartimento trasmette il suddetto elenco alla medesima Agenzia.
Per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta in esame, è stato istituito il seguente codice tributo:
– “6913” denominato “TAX CREDIT EDICOLE – credito d’imposta a favore degli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici – art. 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno in cui è stata presentata, al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, la domanda di accesso al credito d’imposta, nel formato “AAAA”.
L’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche successivamente trasmesse dal citato Dipartimento.

