Con Ordinanza n. 32629 del 12 dicembre 2019, la Corte di Cassazione ha affermato che la prestazione previdenziale integrativa maturata dall’adesione al fondo PIA interno ed erogata in occasione della cessazione del rapporto di lavoro deve essere assoggettata a tassazione separata se il rendimento è derivato dall’investimento interno all’azienda
Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, il dipendente aveva percepito, a seguito dell’adesione al fondo di previdenza integrativa aziendale interno (in sostituzione di una precedente polizza di assicurazione sulla vita e sull’invalidità permanente), l’intera somma maturata quale trattamento pensionistico integrativo periodico, in unica soluzione, alla cessazione del rapporto di lavoro (nell’anno 2000), assoggettata dal datore di lavoro a tassazione separata con l’aliquota media prevista per l’indennità di fine rapporto.
Il dipendente rivendicava l’applicazione della tassazione propria dei redditi di capitale con un’aliquota inferiore e, quindi, il rimborso della maggiore imposta trattenuta dal datore di lavoro.
I giudici della Suprema Corte hanno chiarito che ai fini della tassazione delle prestazioni previdenziali integrative erogate in forma di capitale, con riferimento agli importi maturati fino al 31.12.2000 occorre operare una distinzione nel senso che:
– si applica l’imposta con aliquota del 12,5% propria dei redditi di capitale esclusivamente al “rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato”;
– si applica invece l’aliquota media prevista per la tassazione separata delle indennità di fine rapporto, sulla restante parte della somma erogata.
Nel caso di specie, il rendimento risultava derivato dall’investimento interno all’azienda, ossia dall’impiego del capitale all’interno della azienda stessa, con conseguente esclusione di investimenti esterni sul mercato finanziario (produttivi di rendimenti soggetti ad aliquota del 12,5%). Pertanto, deve ritenersi correttamente applicata dal datore di lavoro la tassazione separata prevista per l’indennità di fine rapporto.
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