Istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta spettante in relazione agli sconti praticati dai rivenditori in favore degli utenti finali per l’acquisto di apparati televisivi idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie trasmissive DVB-T2. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 17 dicembre 2019, n. 105/E).
La legge di bilancio 2018 prevede il riconoscimento di un contributo ai costi a carico degli utenti finali per l’acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva. A tal proposito, il MISE e il MEF hanno approvato le modalità per l’erogazione del suddetto contributo.
Il contributo è riconosciuto all’utente finale sotto forma di sconto praticato dal venditore dell’apparecchio sul relativo prezzo di vendita, per un importo pari a cinquanta euro o pari al prezzo di vendita se inferiore.
Ai fini dell’applicazione dello sconto, il venditore trasmette alla Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo economico, una comunicazione telematica contenente le informazioni richieste, avvalendosi del servizio telematico messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate.
In esito alle verifiche, il servizio telematico comunica al venditore, mediante rilascio di apposita attestazione, la disponibilità dello sconto richiesto.
Il venditore recupera lo sconto praticato all’utente finale mediante un credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal secondo giorno lavorativo successivo alla ricezione dell’attestazione.
A tal fine, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione in misura non superiore all’ammontare complessivo degli sconti indicati nelle attestazioni, pena lo scarto del modello F24.
Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in oggetto tramite il modello F24 è stato istituito il seguente codice tributo:
– “6912” denominato “BONUS TV – credito d’imposta per il recupero degli sconti praticati dai rivenditori agli utenti finali per l’acquisto di apparati televisivi idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie trasmissive DVB-T2 – D.M. del 18 ottobre 2019”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”.
Nel caso in cui, successivamente alla ricezione dell’attestazione, la vendita dell’apparato non si concluda, ovvero l’apparato venga restituito dall’utente finale, il venditore comunica l’annullamento dell’operazione tramite il servizio telematico. Nell’eventualità in cui il rivenditore abbia già utilizzato in compensazione il credito d’imposta, il rivenditore stesso procederà alla restituzione del relativo importo tramite modello F24 utilizzando il suddetto codice tributo “6912”, indicando tale importo nella colonna “importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento” del modello F24 è valorizzato, nel formato “AAAA”, con l’anno in cui è stata effettuata la vendita dell’apparato televisivo sulla quale è stato praticato lo sconto.
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