Tra le disposizioni contenute nel disegno di legge di Bilancio, attualmente al vaglio della Camera, anche misure a sostegno delle famiglie. Novità in materia di bonus bebè, contributi riconosciutiper il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, per l’acquisto di sostituti del latte materno alle donne affette da condizioni patologiche che impediscono la pratica naturale dell’allattamento, nonché l’innalzamento del congedo obbligatorio di paternità.
Il comma 339 della Legge di Bilancio, al fine di dare attuazione a interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli, istituisce un fondo denominato «Fondo assegno universale e servizi alla famiglia», con una dotazione pari a 1.044 milioni di euro per l’anno 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022.
Il comma 340 del provvedimento prevede che l’assegno di cui all’articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (cd. Bonus bebè) è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione. Il relativo importo è pari a:
a) 1.920 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’assegno sia in una condizione economica corrispondente a un ISEE non superiore a 7.000 euro annui;
b) 1.440 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell’ISEE superiore alla soglia di cui alla lettera a) e non superiore a 40.000 euro;
c) 960 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell’ISEE superiore a 40.000 euro;
d) in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, l’importo dell’assegno di cui alle lettere a), b) e c) è aumentato del 20%.
Il comma 343, con riferimento ai contributi riconosciutiper il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei 3 anni, affetti da gravi patologie croniche, modifica il comma 355 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, aggiungendo che a decorrere dall’anno 2020, il buonoè comunque incrementato di 1.500 euro per i nuclei familiari con un ISEE fino a 25.000 euro, calcolato ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159/2013, e di 1.000 euro per i nuclei familiari con un ISEE da 25.001 euro fino a 40.000 euro; l’importo del buono spettante a decorrere dall’anno 2022 può essere rideterminato, nel rispetto del limite di spesa programmato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2021 tenuto conto degli esiti del monitoraggio previsto.
Il comma 342, invece, proroga per il 2020 il congedo obbligatorio di paternità, elevandone la durata a sette giorni.
Inoltre, si dispone che anche per il 2020 il padre possa astenersi per un ulteriore giorno (in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima).
Il comma 456 della legge di Bilancio, infine, per garantire l’erogazione di un contributo per l’acquisto di sostituti del latte materno alle donne affette da condizioni patologiche che impediscono la pratica naturale dell’allattamento, fino all’importo massimo annuo di euro 400 per neonato e, comunque fino al sesto mese di vita del neonato, presso il Ministero della salute, istituisce il fondo per il sostegno all’acquisto di sostituti del latte materno, con una dotazione di 2 milioni di euro per l’anno 2020 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021.Con decreto da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio, saranno stabilite le misure attuative per beneficiare del contributo in questione.

