Inapplicabilità della norma collettiva che richiama una norma di legge non più vigente




In base ad una corretta interpretazione del rapporto tra fonti di diritto pubblico e di diritto privato, la disposizione contenuta nella fonte eteronoma (normativa legale) prevale sulla diversa volontà delle parti collettive espressa anteriormente alla modifica legislativa (Corte di Cassazione, ordinanza 16 dicembre 2019, n. 33130).


La vicenda giudiziaria nasce dal ricorso proposto da un lavoratore nei confronti di una agenzia per il lavoro, rivolto all’accertamento dell’invalidità di plurimi contratti di somministrazione a tempo determinato intercorsi tra le parti e della conseguente sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Sia il Tribunale di prime cure che la Corte d’appello territoriale avevano rigettato la domanda. In particolare, la Corte aveva affermato che il lavoratore era decaduto dall’azione con riferimento ai primi contratti stipulati, ma era ancora nei termini per esercitare il diritto all’azione in giudizio in relazione agli ultimi due contratti della serie. Nel merito, poi, doveva escludersi l’applicabilità della previsione del CCNL per i lavoratori somministrati, nella parte in cui lo stesso richiedeva l’indicazione della causale dell’apposizione del termine, attesa l’entrata in vigore del Decreto Legge n. 34/2014, il quale aveva introdotto la figura del contratto di somministrazione acausale.
Ricorre così in Cassazione l’agenzia per il lavoro, lamentando che nel caso di rapporti plurimi succedutisi nel tempo con sostanziale continuità, e comunque con un intervallo tra l’uno e l’altro inferiore al termine di impugnativa stragiudiziale, l’impugnativa proposta dal lavoratore si dovesse estendere anche ai rapporti di lavoro precario costituiti anteriormente agli ultimi. Secondo il ricorrente, la tesi propugnata dalla Corte d’appello sulla base dell’interpretazione dell’articolo 32 della Legge n.183/2010, sarebbe anticostituzionale per eccessiva compressione del diritto di difesa.
Con un secondo motivo, poi, si deduce che la sentenza gravata avrebbe disconosciuto il ruolo della contrattazione collettiva nel sistema di relazioni industriali, laddove la stessa aveva previsto che il contratto di lavoro in somministrazione dovesse riportare l’indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo (in conformità alla previgente disciplina di cui all’art. 20, co. 4, del D.Lgs. n. 276/2003), migliorativa per i lavoratori somministrati e, dunque, vigente anche dopo l’introduzione del D.L. n. 34/2014 (che aveva abolito l’obbligo della causale nei contratti di somministrazione a termine).
Per la Suprema Corte il primo motivo è inammissibile. Secondo costante orientamento giurisprudenziale di legittimità, infatti, in tema di successione di contratti di lavoro a termine in somministrazione, l’impugnazione stragiudiziale dell’ultimo contratto della serie non si estende ai contratti precedenti, a nulla rilevando che tra un contratto e l’altro sia decorso un termine inferiore a quello di sessanta giorni utile per l’impugnativa. L’inesistenza di un unico continuativo rapporto di lavoro, il quale potrà determinarsi solo “ex post”, a seguito dell’eventuale accertamento della illegittimità del termine apposto, comporta la necessaria conseguenza che a ciascuno dei predetti contratti si applichino le regole inerenti la loro impugnabilità (Corte di Cassazione, sentenza n. 30134/2018).
Quanto al secondo motivo, esso è infondato. Stante, infatti, la natura di fonte privatistica del contratto collettivo di diritto comune, la Corte territoriale ha correttamente rilevato che il CCNL del 2008, nella parte in cui prevedeva l’obbligo della causale giustificativa, si era limitato a richiamare la norma di legge all’epoca vigente (ossia, l’art. 20, co. 4, del D.Lgs. n. 276/2003), ma non conteneva, né avrebbe potuto contenere, una deroga “in melius” a una norma futura (sic, D.L. n. 34/2012) il cui contenuto risultava ancora sconosciuto ai suoi stessi sottoscrittori. Di qui, ne consegue che, al mutare della disciplina legale in tema di obbligo della causale giustificativa nella somministrazione, la disposizione del CCNL del 2008 per i lavoratori somministrati, deve considerarsi venuta meno dopo l’abrogazione della norma a cui le parti collettive avevano inteso adeguarsi.





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