Sottoscritto il rinnovo contrattuale del CCNL Credito





Firmato il rinnovo del CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali.


L’accordo, decorre dalla data di stipulazione al 31/12/2022 e prevede i seguenti incrementi

























































Inquadramento

Aumento mensile


 dal 1/1/2020

Aumento mensile


 dal 1/1/2021

Aumento mensile


 dal 1/12/2022

Totale

QD 4° Livello 107,49 94,06 53,75 255,30
QD 3° Livello 93,40 81,73 46,70 221,83
QD 2° Livello 88,66 77,58 44,33 210,57
QD 1° Livello 84,50 73,94 42,25 200,69
3.a Area 4° Livello 80,00 70,00 40,00 190,00
3.a Area 3° Livello 69,02 60,39 34,51 163,92
3.a Area 2° Livello 65,20 57,05 32,60 154,85
3.a Area 1° Livello 61,86 54,13 30,93 146,92
Ex 1° e 2° Area 55,93 48,94 27,97 132,84
















































Livello

Minimo all’1/1/2020

Minimo all’1/1/2021

Minimo all’1/12/2022

Area Quadri Livello 4 4.427,75 4.521,81 4.575,56
Area Quadri Livello 3 3.760,58 3.842,31 3.889,01
Area Quadri Livello 2 3.361,47 3.439,05 3.483,38
Area Quadri Livello 1 3.167,54 3.241,48 3.283,73
Area 3 Livello 4 2.796,90 2.866,90 2.906,90
Area 3 Livello 3 2.589,30 2.649,69 2.684,20
Area 3 Livello 2 2.446,23 2.503,28 2.535,88
Area 3 Livello 1 2.320,91 2.375,04 2.405,97
Ex 1° e 2° Area 2.098,40 2.147,34 2.175,31


Nel periodo 1/1/2019 – 31/12/2022 il trattamento di fine rapporto dei lavoratori/lavoratrici è calcolato esclusivamente sulle voci tabellari stipendio, scatti di anzianità ed importo ex ristrutturazione tabellare.


ABROGAZIONE LIVELLO RETRIBUTIVO DI INSERIMENTO
Le Parti convengono di unificare la 1.a e la 2.a Area professionale previste dal CCNL 31/3/2015 in un livello retributivo cui sono correlati i seguenti importi:
– stipendio mensile: 2.042,47 euro;
– scatto di anzianità: 29,07 euro;
– importo ex ristrutturazione tabellare: 5,59 euro.
Le lavoratrici/lavoratori in servizio alla data di entrata in vigore del CCNL, inquadrati nella 1.a e 2.a Area professionale di cui agli artt. 91 e 92 del CCNL 31/3/2015, sono automaticamente inseriti nel predetto livello retributivo.
Le lavoratrici/lavoratori già inquadrati nel 3° livello retributivo della 2.a Area professionale di cui all’art. 92 del CCNL 31/3/2015, conservano sotto forma di “Integrazione stipendio ex CCNL 2019”, non riassorbibile in caso di futuri incrementi retributivi, la differenza di trattamento economico relativa alla voce stipendio e, eventualmente, alla voce scatti di anzianità/importo ex ristrutturazione tabellare.
Per le lavoratrici/lavoratori già inquadrati nella la Area professionale di cui all’art. 91 o al 1° livello retributivo della 2.a Area professionale di cui all’art. 92 del CCNL 31/3/2015, la nuova voce stipendio assorbirà fino a concorrenza l’importo maturato a titolo scatti di anzianità e importo ex ristrutturazione tabellare. L’eventuale residuo inferiore all’importo intero di uno “scatto di anzianità” e “importo ex ristrutturazione tabellare” verrà conservato a titolo di “integrazione scatti di anzianità” ed assorbito a seguito della maturazione del successivo scatto.


LIVELLO RETRIBUTIVO DI INSERIMENTO PROFESSIONALE E APPRENDISTATO
E’ abrogato il livello retributivo di inserimento professionale
Alle lavoratrici/lavoratori destinatari del livello retributivo di inserimento professionale, ivi compresi gli apprendisti, in servizio alla data di stipulazione del presente accordo di rinnovo, compete un importo denominato “Integrazione ex F.O.C. 2019” a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo e fino al termine del periodo di corresponsione del livello retributivo di inserimento professionale pari, per tredici mensilità, a:
– euro 225,91 lordi mensili;
– euro 90,62 lordi mensili, fino al 18° mese di servizio effettivo in apprendistato, per gli apprendisti che, alla data di stipulazione del presente accordo di rinnovo, abbiano prestato servizio effettivo per un periodo inferiore a 18 mesi; decorso il 18° mese di servizio effettivo in apprendistato, all’apprendista spetta l’importo di cui all’alinea che precede.





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